COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA CALCIATORE D’INNOCENZO YURI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/05 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA PAGANICA / CANISTRO DISPUTATA IL 9/1/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (COM.UFF. N° 39 DEL 13/1/05. COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA CALCIATORE D’INNOCENZO YURI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/05 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA PAGANICA / CANISTRO DISPUTATA IL 9/1/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (COM.UFF. N° 39 DEL 13/1/05. COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, il calciatore D’Innocenzo Yuri, tesserato con la Società Paganica Calcio, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per avere colpito uno degli assistenti di gara con una violenta e volontaria pallonata all’addome, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante nei motivi d’appello e ribadito dinanzi alla Commissione in sede di audizione la involontarietà del gesto, anche in considerazione del fatto che il pallone sarebbe stato calciato, in gesto di stizza, da centrocampo e, quindi, da una parte del terreno di gioco distante dalla sede dell’assistente. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello può essere accolto in quanto il direttore di gara ha precisato che il gesto commesso dal calciatore, peraltro dettato solo dalla stizza del momento, non ha prodotto conseguenze proprio in considerazione del fatto che il pallone è stato realmente calciato da una notevole distanza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore D’Innocenzo Yuri fino al 31.7.2005, disponendo restituirsi la tassa versata.
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