COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 24/2/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. AIELLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 20/4/05 AL CALCIATORE ANGELINI LUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA E.S. CHIETI CALCIO A 5/POL.AIELLI CALCIO A 5 DISPUTATA IL 15/1/05 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2 REGIONALE (C.U. N.41 DEL 20/1/05.COM.REG.LE AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 24/2/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. AIELLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 20/4/05 AL CALCIATORE ANGELINI LUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA E.S. CHIETI CALCIO A 5/POL.AIELLI CALCIO A 5 DISPUTATA IL 15/1/05 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2 REGIONALE (C.U. N.41 DEL 20/1/05.COM.REG.LE AQ) Con appello ritualmente proposto, la società Aielli ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. per aver l’Angelini spintonato ripetutamente il direttore di gara facendoli indietreggiare di qualche metro, chiedendone la revoca o, in via subordinata, la riduzione. Ha dedotto l’appellante che in realtà, non vi era stato alcun contatto tra il calciatore e l’arbitro. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti precisando che a fine gara, il calciatore Angelini Luca, identificato con il n. 0 della Pol.Aielli, lo spintonava prima con il petto e poi con le mani con estrema violenza. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Angelini Luca ha tenuto un comportamento gravemente scorretto desistendo solo dopo l’intervento dei propri compagni. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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