COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 24/2/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE TOMMASO MIMOLA DELLA FOLGORE SAMBUCETO AVVERSO LA SQUALIFICA PER N.4 GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FOLGORE SAMBUCETO/SILVI DISPUTATA IL 6/2/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.45 DEL 10/2/05 )

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 24/2/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE TOMMASO MIMOLA DELLA FOLGORE SAMBUCETO AVVERSO LA SQUALIFICA PER N.4 GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FOLGORE SAMBUCETO/SILVI DISPUTATA IL 6/2/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.45 DEL 10/2/05 ) Con appello ritualmente proposto il calciatore Tommaso Mimola ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver ingiuriato il direttore di gara e per essersi tolta la maglia calciando il pallone verso la panchina, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il suo comportamento era stato conseguenza dello stato di eccitazione dovuto all’agonismo ed ha concluso per la riduzione della squalifica dichiarandosi dispiaciuto per l’accaduto. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta al Mimola può essere lievemente ridotta non apparendo il fatto contestato di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Tommaso Mimola a tre gare. Dispone restituirsi la tassa versata.
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