COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A. P. REAL TRECIMINIERE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A. P. REAL TRECIMINIERE – A. C. VILLA ROSA, DISPUTATA IL 12.2.2005 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COMITATO PROV.LE TERAMO) ,PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI PAJO KLENIS, TOSKA BRUNO, MAQELLARA SUAN E YAQINI NAOUFER.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 3/3/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A. P. REAL TRECIMINIERE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A. P. REAL TRECIMINIERE – A. C. VILLA ROSA, DISPUTATA IL 12.2.2005 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COMITATO PROV.LE TERAMO) ,PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI PAJO KLENIS, TOSKA BRUNO, MAQELLARA SUAN E YAQINI NAOUFER.
Con reclamo ritualmente proposto, la Società A. P. Real Treciminiere ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della Società A.S. Villa Rosa per avere quest’ultima utilizzato i calciatori Pajo Klenis, Toska Bruno, Maqellara Suan e Yaqini Naoufer che non avevano titolo a parteciparvi poiché non tesserati per la società resistente e che, comunque, non avrebbero potuto essere schierati contemporaneamente in campo posto che l’art. 40, comma 11, N.O.I.F. consente l’utilizzo di un solo calciatore extracomunitario.
La Commissione disciplinare osserva che il reclamo è infondato e non merita accoglimento, poiché dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale risulta che i suddetti calciatori non hanno partecipato alla gara, pur essendo stati inseriti i distinta. Poiché tale circostanza non ha comunque influito sul suo regolare svolgimento, la relativa sanzione non può essere quella invocata dalla società reclamante a ciò ostando il disposto dall’art. 12, comma 5, ultima parte, N.O.I.F..
Va, peraltro, disposto, la rimessione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Abruzzo, F.I.G.C., per i provvedimenti del caso in ordine alla Società Villa Rosa ed al suo Dirigente Accompagnatore per aver consentito a calciatori non tesserati di essere inseriti in distinta e portati in panchina.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa versata e la rimessione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Abruzzo, F.I.G.C.
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