COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ VIRTUS AMATORI CHIETI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LONGHIN MARCO) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS AMATORI CHIETI – ATLETICO 89, DISPUTATA IL 22.1.2005 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N° 22 DEL 3.2.2005 – COM. PROV. CH).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ VIRTUS AMATORI CHIETI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LONGHIN MARCO) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS AMATORI CHIETI – ATLETICO 89, DISPUTATA IL 22.1.2005 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N° 22 DEL 3.2.2005 – COM. PROV. CH). Con rclamo ritualmente proposto, la Società Virtus Amatori Chieti ha impugnato il provvedimento disciplinare di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver la stessa utilizzato il calciatore Longhin Marco che non aveva titolo a parteciparvi in quanto già tesserato con altra società e sul presupposto che “trattandosi di cartellino annuale non è consentito il passaggio del calciatore da una società all’altra nella medesima stagione”. Ha dedotto la società reclamente la infondatezza della decisione del primo giudice in quanto il divieto previsto dal punto “c” del regolamento non colpirebbe in maniera indiscriminata l’impiego dei calciatori che in qualsiasi modo siano stati utilizzati in altri campionati, ma solo quelli che hanno partecipato a competizioni – ufficiali, tra le quali non rientrerebbe l’attività amatoriale. L’Assunto della società reclamante è infondato. A prescindere dalla circostanza che il richiamato punto “c” del regolamento che disciplina l’attività amatoriale per la stagione 2004 – 2005 prevede che “non potranno comunque svolgere gare dell’attività amatoriale i calciatori che nel corso della stessa stagione sportiva siano stati impiegati dalle rispettive società in competizioni ufficiali nazionali, regionali o provinciali, resta il fatto che il calciatore Longhin Marco è stato tesserato due volte con due società diverse e, trovandosi quindi, in tale posizione irregolare, non aveva titolo per partecipare alla gara in questione. La decisione del primo giudice va pertanto confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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