COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S.CALCIO SEGUSINO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 31 del 19/1/2005 – Squalifica per quattro giornate giocatore Bortolamiol Cristian- Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE U.S.CALCIO SEGUSINO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 31 del 19/1/2005
– Squalifica per quattro giornate giocatore Bortolamiol Cristian- Campionato di 1^ Categoria
L’U.S. Calcio Segusino ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 19/1/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica per quattro
giornate a carico del proprio giocatore Bortolamiol Cristian per “gravi offese rivolte a giocatore extra comunitario”.
La Commissione Disciplinare
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
letto il reclamo proposto dall’U.S.C. Segusino;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado e ritenuto che la medesima meriti di essere confermata, in
quanto l’offesa arrecata al giocatore avversario Fall Cheikh (Maeg Vazzolese) è particolarmente grave, coinvolgendo
profili razziali;
P.Q.M.
La Commissione disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Calcio Segusino;
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Bortolamiol Cristian;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo che non é stata versata.
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