COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. ORMELLE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 18 del 9/12/2004 della Divisione Calcio a Cinque – delibera gara Ormelle – Nuova Alpes Polpet del 4/12/2004 – Campionato di Serie C/2

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. ORMELLE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 18 del 9/12/2004 della Divisione Calcio a Cinque – delibera gara Ormelle – Nuova Alpes Polpet del 4/12/2004 – Campionato di Serie C/2 L’A.C. Ormelle ha presentato rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 18 del 9/12/2004 della Divisione di Calcio a Cinque, con la quale disponeva il recupero dell’incontro in epigrafe, non disputato per mancata presentazione della Società Nuova Alpes Polpet, riconoscendo alle giustificazioni prodotte dalla stessa Nuova Alpes Polpet, la configurazione delle cause di forza maggiore. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo presentato dall’A.C. Ormelle e la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante dell’A.C. Ormelle; lette le controdeduzioni della Società Nuova Alpes Polpet e sentito il rappresentante legale della Società medesima; ritenuto che, in forza delle stesse dichiarazioni rese alla C.D. dal Sig. Orzes della Nuova Alpes Polpet, quest’ultima Società, la sera dell’incontro, aveva a disposizione un’autovettura, che seguiva da presso il pullman della squadra, soggetto a guasto meccanico ed inservibile; rilevato che, essendosi verificato il guasto poco fuori dell’uscita autostradale di Conegliano e, quindi, in località assai prossima all’impianto sportivo in cui doveva disputarsi la gara, sussisteva la concreta possibilità di far giungere presso il campo di gioco quanto meno cinque giocatori della squadra Nuova Alpes Polpet, così permettendo lo svolgimento della partita; valutato dunque, che, nel caso di specie, non possano reputarsi esistenti le cause di forza maggiore addotte dalla Società Nuova Alpes Polpet, di talché essa deve essere considerata rinunciataria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53, 2° e 7° comma delle NOIF; P.Q.M. La Commissione disciplinare delibera • di accogliere il ricorso della Società A.C. Ormelle e, per l’effetto : a) di revocare parzialmente la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto il recupero della gara in oggetto; b) di comminare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6 a carico della Società Nuova Alpes Polpet; c) di infliggere alla Società Nuova Alpes Polpet n. 1 punto di penalizzazione in classifica; d) di irrogare a carico della Società Nuova Alpes Polpet la sanzione pecuniaria di € 52,00 (prima rinuncia); e) di confermare la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui addebita alla Società Nuova Alpes Polpet l’indennizzo di € 80,00 da accreditarsi sul conto della Società Ormelle. La tassa reclamo non è stata versa
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