COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 2 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. UNION MASER Avverso validità gara Union Maser – Piave Tegorzo del 16/1/2005 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 2 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. UNION MASER Avverso validità gara Union Maser – Piave Tegorzo del 16/1/2005 – Campionato di 2^ Categoria La Società Union Maser ha presentato rituale opposizione avverso la validità della gara Union Maser – Piave Tegorzo del 16/1/2005 del Campionato di 2^ Categoria, lamentando l’irregolare partecipazione, agli effetti del tesseramento, dei giocatori Giotto Stefano, Polloni Fabio e Secci Wladi, nelle fila dell’A.C. Piave Tegorzo. La Commissione Disciplinare letto il reclamo proposto dall’Union Maser ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; accertato presso l’Ufficio Tesseramento del C.R.Veneto che il Piave Tegorzo ha provveduto a tesserare i giocatori Giotto Stefano, Polloni Fabio e Secci Wladi soltanto in data 22/1/2005; constatato quindi che i calciatori sopra indicati non avevano titolo a partecipare alla gara in epigrafe, oggetto del reclamo, contravvenendo quindi al disposto di cui all’art. 12,comma 5° del C.G.S.; vista la memoria difensiva presentata dall’A.C. Piave Tegorzo nella quale sostanzialmente ammette l’addebito P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera - di accogliere il reclamo presentato dall’A.C. Union Maser; - di applicare a carico dell’A.C. Piave Tegorzo, la sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola come segue : Union Maser – Piave Tegorzo 3 – 0. La tassa reclamo non è stata versata.
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