COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 2 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S.D. REAL PESCANTINA C/5 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 20/1/2005 – Partita Alpo – Real Pescantina C/5 dell’11/1/2005 – Coppa Veneto

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 2 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S.D. REAL PESCANTINA C/5 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 20/1/2005 – Partita Alpo – Real Pescantina C/5 dell’11/1/2005 – Coppa Veneto L’A.S.D. Real Pescantina C 5 ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 26 del 20/1/2005, che applicava, nei suoi confronti, per la rinuncia all’incontro in epigrafe, i seguenti provvedimenti disciplinari : • sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6; • penalizzazione di 1 punto in classifica; • ammenda di € 52,00. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo avanzato dall’A.S.D. Real Pescantina C 5 e la documentazione ufficiale agli atti; sentito il Presidente del Real Pescantina che si è richiamato agli atti, escludendo comunque che vi sia stata una disponibilità del Real Pescantina circa l’inizio della gara oltre il termine previsto dal Regolamento; constatato che Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona ha ritenuto rinunciataria la Real Pescantina , dando conseguentemente, partita persa alla stessa Società; considerato, in effetti, anche alla luce degli ulteriori accertamenti svolti da questa Commissione e dei chiarimenti forniti dal legale rappresentante della Real Pescantina, oggi sentito, che è emerso come quest’ultima Società non abbia, in alcun modo, inteso rinunciare alla disputa dell’incontro, avendo lasciato il terreno di gioco, soltanto dopo il trascorrere del tempo di attesa previsto dal Regolamento ed allorché non era ragionevolmente prevedibile quando si sarebbe conclusa la partita in corso che rendeva indisponibile l’impianto di gioco; ritenuto che la rigida applicazione del combinato disposto dalle norme di cui agli artt. 54 e 60 delle N.O.I.F., indurrebbe ad attribuire la responsabilità per la mancata disputa dell’incontro alla Società ospitante; visto tuttavia il Comunicato Ufficiale n. 22/C del 14/01/1981della C.A.F. che recita : “l’art. 15 lettera c) delle NOIF impone alle Società di disporre di un campo di gioco, sul quale devono essere disputate tutte le gare interne; ciò però non esclude che per una o più gare si manifesti una indisponibilità improvvisa dovuta a fatti e circostanze indipendenti dalla volontà della Società ospitante od a causa di forza maggiore non attribuente alla stessa”, in forza di questa considerazione e tenuto anche conto che, nel caso in specie, l’arbitro dà atto di una disponibilità manifestata dalla Società Real Pescantina di attendere la fine della gara in corso (che, peraltro, non può considerarsi prestata a tempo illimitato); ritenuto inoltre da questa Commissione Disciplinare, che la mancata disputa della gara non sia, avuto riguardo alla particolarità del caso in specie, imputabile a nessuna delle due Società P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera - di accogliere il ricorso presentato dall’A.S.D. Real Pescantina C 5 e per gli effetti : annulla il provvedimento e dispone il recupero della gara Alpo – Real Pescantina C 5, in data da stabilire dal Comitato Provinciale di Verona. La tassa reclamo non é stata versata.
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