COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 2 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti : delle Società : – AmbroVeneto – Calcio a 5 Jesolo – Canottieri Belluno – 5 Castelfranco Veneto – Cuore e Avanzi – Gasoline Sedico C 5 – Real Bonavigo – Sambugar Povegliano

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 2 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti : delle Società : - AmbroVeneto - Calcio a 5 Jesolo - Canottieri Belluno - 5 Castelfranco Veneto - Cuore e Avanzi - Gasoline Sedico C 5 - Real Bonavigo - Sambugar Povegliano II Presidente del Comitato Regionale Veneto, su segnalazione del Delegato Regionale di Calcio a Cinque, con atto del 5/2/2005, ha deferito a questa Commissione Disciplinare le Società in epigrafe, per non aver ottemperato al disposto di cui al Com. n. 1 dell’1/7/2004 del C.R. Veneto della Divisione di Calcio a Cinque - Capitolo A/16, punto 1 f), che prevede l’obbligatorietà per le Società partecipanti al Campionato di Serie C/1, di iscrivere, per la Stagione 2004/2005 una propria formazione al Campionato Juniores o comunque, in alternativa, di iscriversi ad un Campionato organizzato dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi). La Commissione Disciplinare sentiti separatamente i rappresentanti delle Società Ambroveneto Vicenza e Calcio a 5 Jesolo che hanno addotto giustificazioni; letta la memoria presentata dalla Soc. Ambroveneto Vicenza; constatato che le altre Società convocate non si sono presentate al dibattimento odierno; viste le disposizioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2004 del C.R. Veneto – Divisione di Calcio a Cinque, che impongono l’irrogazione di una sanzione pecuniaria; ritenuta la sussistenza della violazione ascritta, che ha carattere formale P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di infliggere alle Società : - AmbroVeneto - Calcio a 5 Jesolo - Canottieri Belluno - 5 Castelfranco Veneto - Cuore e Avanzi - Gasoline Sedico C 5 - Real Bonavigo - Sambugar Povegliano la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00.- cadauna.
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