COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 2 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti : delle Società : – AmbroVeneto – Calcio a 5 Jesolo – Canottieri Belluno – 5 Castelfranco Veneto – Cuore e Avanzi – Gasoline Sedico C 5 – Real Bonavigo – Sambugar Povegliano
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 2 Marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO
Nei confronti :
delle Società :
- AmbroVeneto
- Calcio a 5 Jesolo
- Canottieri Belluno
- 5 Castelfranco Veneto
- Cuore e Avanzi
- Gasoline Sedico C 5
- Real Bonavigo
- Sambugar Povegliano
II Presidente del Comitato Regionale Veneto, su segnalazione del Delegato Regionale di Calcio a Cinque, con atto del
5/2/2005, ha deferito a questa Commissione Disciplinare le Società in epigrafe, per non aver ottemperato al disposto di
cui al Com. n. 1 dell’1/7/2004 del C.R. Veneto della Divisione di Calcio a Cinque - Capitolo A/16, punto 1 f), che prevede
l’obbligatorietà per le Società partecipanti al Campionato di Serie C/1, di iscrivere, per la Stagione 2004/2005 una propria
formazione al Campionato Juniores o comunque, in alternativa, di iscriversi ad un Campionato organizzato dal Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi).
La Commissione Disciplinare
sentiti separatamente i rappresentanti delle Società Ambroveneto Vicenza e Calcio a 5 Jesolo che hanno addotto
giustificazioni;
letta la memoria presentata dalla Soc. Ambroveneto Vicenza;
constatato che le altre Società convocate non si sono presentate al dibattimento odierno;
viste le disposizioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2004 del C.R. Veneto – Divisione di Calcio a Cinque,
che impongono l’irrogazione di una sanzione pecuniaria;
ritenuta la sussistenza della violazione ascritta, che ha carattere formale
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
di infliggere alle Società :
- AmbroVeneto
- Calcio a 5 Jesolo
- Canottieri Belluno
- 5 Castelfranco Veneto
- Cuore e Avanzi
- Gasoline Sedico C 5
- Real Bonavigo
- Sambugar Povegliano
la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00.- cadauna.
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