COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti della Società G.S. Nova Sper Monterosso

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti della Società G.S. Nova Sper Monterosso Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto del 4/1/2005 ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare la Società G.S. Nova Sper Monterosso, perché - in seguito alla segnalazione della Società Calcio Battaglia Terme - è risultato che la medesima Nova Sper Monterosso ha fatto partecipare irregolarmente – sotto l’aspetto del tesseramento - in data 2/11/2004, alla gara del Campionato di 2^ Categoria Nova Sper Monterosso – Battaglia Terme, il giocatore straniero MAHBOUB Abdelaziz – nato il 20/4/1973. Per i suddetti motivi Il Presidente del C.R. Veneto ha chiesto l’applicazione di 1 punto di penalizzazione in classifica come previsto dall’art. 13,1°comma lettera f) del Codice di Giustizia Sportiva, in analogia a quanto stabilito dall’art. 12,8° comma del C.G.S. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società Nova Sper Monterosso, il quale ha invocato la buona fede e chiesto il contenimento della sanzione nel minimo possibile; accertato che l’Ufficio Tesseramento Centrale ha comunicato che il tesseramento del calciatore Mahboub Abdelaziz a favore della Società deferita, è stato ratificato con decorrenza 7/1/2005; ritenuto alla luce delle acquisizioni probatorie la sussistenza dei fatti ascritti, poiché il calciatore straniero può essere impiegato successivamente alla ratifica del tesseramento, come disposto dall’art. 40, 11° comma delle NOIF; rilevato che la costante giurisprudenza di questa Commissione è nel senso di sanzionare condotte quali quella qui in esame con la penalizzazione di un punto in classifica P.Q.M. La Commissione Disciplinare Delibera di penalizzare la Società G.S. Nova Sper Monterosso di 1 punto nella classifica del Campionato di 2^ Categoria 2004/2005.
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