COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 9 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CAMPOCROCE Avverso regolarità gara Mestre ASD – Campocroce del 20/2/2005 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 9 Marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. CAMPOCROCE
Avverso regolarità gara Mestre ASD – Campocroce del 20/2/2005 – Campionato di 2^ Categoria
La Commissione Disciplinare non prende in esame il reclamo presentato dall’U.S. Campocroce, dichiarandolo
inammissibile, per i seguenti motivi :
• perché inoltrato a termini regolamentari scaduti (vedi art. 42, 3° comma del C.G.S.);
• per non avere dimostrato l’invio di copia del reclamo alla Società controparte (vedi art. 42,6° comma del C.G.S.);
• per non aver sottoscritto il testo del reclamo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
• di dichiarare inammissibile il reclamo dell’U.S. Campocroce;
• di omologare l’incontro con il risultato acquisito in campo di : Mestre ASD - Campocroce 1 – 0;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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