COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 9 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. PONTE DI PIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 23/2/2005 – Squalifica per cinque giornate giocatore Lozito Pasquale – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 9 Marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. PONTE DI PIAVE
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 23/2/2005 – Squalifica per cinque giornate giocatore Lozito Pasquale – Campionato di 1^ Categoria
L’A.C. Ponte di Piave ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata con
il Comunicato n. 36 del 23/2/2005 Comitato Regionale Veneto, con la quale irrogava la sanzione della squalifica per
cinque giornate a carico del giocatore Lozito Pasquale perché “indignato per l’espulsione di un compagno, lanciava
contro l’arbitro il pallone facendogli cadere per terra taccuino e cartellini”.
La Commissione Disciplinare
letto il reclamo dell’A.C. Ponte di Piave;
effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato i fatti nella loro essenziale dinamica, specificando, altresì, che il
calciatore Lozito, da una distanza di circa due metri, gli ha lanciato addosso con palese intenzionalità il pallone, senza
che ci fosse alcun altro giocatore tra loro, precisando pure che il pallone medesimo, fu scagliato con traiettoria tesa,
anche se contenuta;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare congrua e corrispondente all’accaduto;
ritenuto il principio secondo il quale il rapporto dell’arbitro fa piena prova e privilegiata circa il comportamento di tesserati
in occasione dello svolgimento delle gare (vedi art. 31, lettera a), comma a1) del C.G.S.)
P.Q.M.
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dall’A.C. Ponte di Piave;
• di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Lozito Pasquale;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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