COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 2 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.P. NOVA GENS Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 33 del 16/2/2005 – Squalifica per una giornata giocatore Miatto Alessandro; squalifica per due giornate giocatore Povolo Ivan; Squalifica per tre giornate giocatore Marchetto Federico; Inibizione sino al 10/4/2005 dirigente Pacchin Nicola; Ammenda di € 50,00 – Divisione Calcio a 5 – Campionato Serie D

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 2 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.P. NOVA GENS Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 33 del 16/2/2005 – Squalifica per una giornata giocatore Miatto Alessandro; squalifica per due giornate giocatore Povolo Ivan; Squalifica per tre giornate giocatore Marchetto Federico; Inibizione sino al 10/4/2005 dirigente Pacchin Nicola; Ammenda di € 50,00 – Divisione Calcio a 5 – Campionato Serie D La S.P. Nova Gens ha presentato rituale opposizione avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vicenza, pubblicate nel Comunicato Ufficiale n. 33 del 16/2/2005 - Divisione di Calcio a Cinque, con le quali venivano inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari : - squalifica a carico del proprio giocatore Miatto Alessandro per una giornata; - squalifica a carico del proprio giocatore Povolo Ivan per due giornate; - squalifica a carico del proprio giocatore Marchetto Federico per tre giornate perché “colpiva con un violento pugno al volto un giocatore avversario”; - inibizione sino al 10/4/2005 a carico del proprio dirigente Pacchin Nicola “espulso per proteste, entrando nel terreno di gioco, a fine gara si rifiutava di restituire all’arbitro le chiavi dell’armadietto, solo con l’intervento dell’allenatore che gliele toglieva di mano, gli venivano consegnate e non venivano consegnati gli oggetti personali che il Pacchin aveva in custodia, costringendo il direttore di gara, con l’aiuto dell’addetto al palazzetto a cercarli; dopo 20 minuti li trovavano incustoditi e abbandonati sopra una sedia; - Ammenda di € 50,00.- perché “lo spogliatoio dell’arbitro,ma senza serratura alla porta; al termine dell’incontro un sostenitore impediva al direttore di gara di rientrare nello spogliatoio offendendolo e minacciandolo e per la presenza di persone non autorizzate nel posto riservato ai dirigenti e giocatori”. La Commissione Disciplinare dichiara preliminarmente inammissibile il ricorso nella parte riguardante le squalifiche dei giocatori Miatto Alessandro (una giornata) e Povolo Ivan (due giornate) perché sanzioni inoppugnabili in base a quanto disposto dall’art. 41,3° comma, lettera a) del C.G.S. La Commissione Disciplinare letto il ricorso della S.P. Nova Gens in ordine : - alla squalifica per tre giornate al giocatore Marchetto Federico - all’inibizione sino al 10/4/2005 del dirigente Pacchin Nicola - all’ammenda di € 50,00; effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutate le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado: rilevato che le sanzioni assunte riflettono integralmente l’accadimento dei fatti esposti nel dettaglio dall’arbitro; constatato che non sono emersi fatti nuovi che possano condurre ad una revisione dei provvedimenti impugnati; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 31 lettera a1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla S.P. Nova Gens; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Marchetto Federico; • di confermare l’inibizione sino al 10/4/2005 a carico del dirigente Pacchin Nicola; • di confermare l’ ammenda di € 50,00; • di disporre l’addebito di € 52,00.- quale differenza per tassa reclamo parzialmente versata.
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