COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 23 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. PALAZZOLO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 9/2/2005 – Squalifica giocatore Giacomello Matteo sino al 7/3/2005 – Trofeo Regione Veneto – Soc. 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 23 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. PALAZZOLO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 9/2/2005 – Squalifica giocatore Giacomello Matteo sino al 7/3/2005 – Trofeo Regione Veneto – Soc. 2^ Categoria L’U.S. Palazzolo ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 34 del 9/2/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 7/3/2005 a carico del proprio giocatore Giacomello Matteo “perché a fine gara, colpito da uno sputo in faccia, reagiva in modo violento, colpendo l’autore dello sputo con un pugno in pieno volto, poi si scambiavano pugni, calci e schiaffi in tutte le parti del corpo.” La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; letto il reclamo proposto dalla Pol. Palazzolo; considerato che il ricorso non incide sullo svolgimento sostanziale dei fatti e che la sanzione inflitta appare congrua e correttamente motivata; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Pol. Palazzolo; • di confermare la squalifica sino al 7/3/2005 a carico del giocatore Giacomello Matteo; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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