COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. SAN MARTINO SPEME Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 9/2/2005 – Squalifica per 5 giornate giocatore Montoli Davide; Squalifica per 4 giornate giocatori Andreoli Federico e Grossule Carlo – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Febbraio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. SAN MARTINO SPEME
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 9/2/2005 – Squalifica per 5 giornate giocatore Montoli Davide; Squalifica per 4 giornate giocatori Andreoli Federico e Grossule Carlo – Campionato Juniores Regionale
L’A.C. San Martino Speme ha presentato rituale opposizione avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 34 del 9/2/2005, con le quali venivano inflitte le seguenti squalifiche a
carico di propri giocatori :
• Squalifica per cinque giornate al giocatore Montoli Davide “per atteggiamento fortemente irriguardoso nei confronti
dell’arbitro a fine gara, con offese, insulti e gravi minacce ancora a fine gara”;
• Squalifica per quattro giornate al giocatore Andreoli Enrico “espulso per aver contestato l’arbitro, spingendolo ed
insultandolo”;
• Squalifica per quattro giornate al giocatore Grossule Carlo “per atteggiamento ostile nei confronti dell’arbitro a fine
gara, con minacce, insulti e tentativo di sgambetto”.
La Commissione Disciplinare
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
letto il reclamo proposto dall’A.C. San Martino Speme;
sentito per le vie brevi l’arbitro che, non solo ha confermato i fatti nella loro essenziale dinamica, ma ha altresì specificato,
quanto alla condotta del calciatore Grossule Carlo, che questi, gli si avvicinò da dietro e interpose intenzionalmente la di
lui gamba tra le proprie, al chiaro fine di provocarne la caduta; ha inoltre chiarito che il giocatore Montoli lo chiamò
ripetutamente e, vistolo volgersi, gli disse . “adesso prenditi questo”, calciandogli poi addosso il pallone all’altezza delle
gambe, colpendolo alle ginocchia;
constatato che, alla luce delle precisazioni ottenute dal direttore di gara, la decisione dell’Organo di Giustizia di primo
grado si configura meritevole di integrale conferma, appalesandosi le sanzioni irrogate rispondenti alle condotte
effettivamente tenute dai tre calciatori
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado
P.Q.M.
la Commissione disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.C. San Martino Speme;
• di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Montoli Davide, nonché la squalifica per quattro
giornate a carico dei calciatori Andreoli Enrico e Grossule Carlo;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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