COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 9 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO F.C. RONCÀ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 20/1/2005 – Squalifica allenatore Benna Lorenzo sino al 17/3/2005 – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 9 Febbraio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO F.C. RONCÀ
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del
20/1/2005 – Squalifica allenatore Benna Lorenzo sino al 17/3/2005 - Campionato di 3^ Categoria
La Società F.C. Roncà ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Verona, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 26 del 20/1/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica
sino al 17/3/2005 a carico del proprio allenatore Benna Lorenzo per “comportamento gravemente e ripetutamente
offensivo, aggressivo e minaccioso nei confronti dei calciatori avversari e per incitamento al gioco violento da parte dei
propri calciatori”.
La Commissione Disciplinare
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
letto il reclamo proposto dalla F.C. Roncà;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette integralmente l’accaduto ed i fatti addebitati al Sig.
Benna Lorenzo
P.Q.M.
La Commissione disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla F.C. Roncà;
• di confermare la squalifica sino al 17/3/2005 a carico dell’allenatore Benna Lorenzo;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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