COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 9 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. CANDIANA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 31 del 19/1/2005 – Squalifica sino al 16/1/2006 giocatore Biturku Ilir – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 9 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. CANDIANA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 31 del 19/1/2005 – Squalifica sino al 16/1/2006 giocatore Biturku Ilir - Campionato di 2^ Categoria La Società G.S. Candiana ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 31 del 19/1/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 16/1/2006 a carico del proprio giocatore Biturku Ilir perché “a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione, teneva nei confronti dell’arbitro un atteggiamento aggressivo e minaccioso ed inoltre lo colpiva alla maglia con uno sputo”. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; letto il reclamo proposto dal G.S. Candiana; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì per le vie brevi l’arbitro e ritenuto, alla luce dei chiarimenti offerti, che la vicenda dello sputo si sia verificata in un contesto – vivaci proteste del giocatore col direttore di gara, capannello di giocatori attorno ai due, distanza di circa un metro fra arbitro e giocatori – che non consente di attribuire al gesto il carattere dell’aggressività e della deliberata intenzione di colpire, quanto piuttosto l’intento rafforzativo della protesta e dispregiativa verso l’arbitro P.Q.M. La Commissione disciplinare delibera • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal G.S. Candiana; • di ridurre la squalifica a carico del giocatore Biturku Ilir sino al 31/7/2005. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it