COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 23 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. PONTE CREPALDO Avverso validità gara Ponte Crepaldo – Ponte di Piave del 13/3/2005 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 23 Marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. PONTE CREPALDO
Avverso validità gara Ponte Crepaldo – Ponte di Piave del 13/3/2005 – Campionato di 1^ Categoria
La Commissione Disciplinare non prende in esame il reclamo presentato dall’A.C. Ponte Crepaldo, trasmesso per
competenza dal Giudice Sportivo e relativo alla gara in epigrafe, dichiarandolo inammissibile, per non avere dimostrato
l’invio di copia del reclamo alla Società controparte (vedi art. 42,3° comma del C.G.S.)
P.Q.M.
delibera
• di dichiarare inammissibile il reclamo dell’A.C. Ponte Crepaldo;
• di omologare l’incontro con il risultato acquisito in campo di : Ponte Crepaldo – Ponte di Piave 1 – 1;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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