COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 13 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. PRIMOMAGGIO TEBALDI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 31/3/2005 – Squalifica giocatore Torneri Tommaso sino al 31/5/2006– Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 13 Aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. PRIMOMAGGIO TEBALDI
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 31/3/2005 - Squalifica giocatore Torneri Tommaso sino al 31/5/2006– Campionato di 2^ Categoria
L’U.S. Primomaggio Tebaldi ha presentato rituale ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale
Veneto, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 42 del 31/3/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica al proprio
giocatore Torneri Tommaso sino al 31/5/2006 “per esser stato l’arbitro colpito da violenta manata alla nuca dal giocatore
Torneri Tommaso, tale da impedirgli di proseguire nella direzione dell’incontro Primomaggio Tebaldi-Borgo S.Pancrazio
del 26/3/2005 del Campionato di 2^ Categoria, avendogli provocato senso di stordimento, accompagnato da pericolo per
la sua incolumità fisica, in quanto l’aggressione è avvenuta allorché era attorniato da diversi giocatori della stessa Società
ospitante, per nulla decisi a desistere da un atteggiamento intimidatorio verso il direttore di gara”.
La Commissione Disciplinare
preso in esame il ricorso avanzato dall’U.S. Primomaggio Tebaldi e la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha rilasciato un supplemento di rapporto nel quale ha ribadito con certezza
l’identificazione del calciatore Torneri Tommaso quale autore del fatto in epigrafe, chiarendo anche le modalità
identificative;
valutata la decisione del Giudice di primo grado che si appalesa congrua in relazione all’addebito ascritto
P.Q.M.
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Primomaggio Tebaldi;
• di confermare la squalifica a carico del giocatore Torneri Tommaso sino al 31/5/2006;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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