COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 13 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. GIOVANILE EZZELINA Avverso validità gara Centro Sport Onè – Giovanile Ezzelina del 4/4/2005 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie D
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 13 Aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. GIOVANILE EZZELINA
Avverso validità gara Centro Sport Onè – Giovanile Ezzelina del 4/4/2005 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie D
L’A.C. Giovanile Ezzelina ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la
partecipazione irregolare – agli effetti del tesseramento - nelle fila del Centro Sport Onè, del giocatore Zardo Francesco.
La Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti;
esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dai quali è risultato che il giocatore Zardo
Francesco, pur posto in lista di svincolo dalla Società di appartenenza A.C. S.Vito Bassano, è stato precedentemente da
questa trasferito a titolo di prestito alla Società A.S. Centro Sport Onè di Fonte - in data 6/9/2004;
considerato che detto trasferimento è operante per l’intero arco della stagione sportiva 2004/2005 e che pertanto ha
effetto sospensivo dello svincolo che decorre quindi dal 1° luglio 2005;
ritenuta legittima la partecipazione del calciatore Zardo Francesco alla gara oggetto del giudizio
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo proposto dall’A.C. Giovanile Ezzelina;
• di confermare la validità della gara con il risultato acquisito in campo di : Centro Sport Oné – Giovanile Ezzelina 5 – 2.
La tassa reclamo non è stata versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 13 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. GIOVANILE EZZELINA Avverso validità gara Centro Sport Onè – Giovanile Ezzelina del 4/4/2005 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie D"