COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 4 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. P.S.N. 1997 Avverso validità gara IVI Investigazioni – PSN 1997 del 21/04/2005 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie C/2
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 4 Maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. P.S.N. 1997
Avverso validità gara IVI Investigazioni – PSN 1997 del 21/04/2005 – Divisione Calcio a Cinque -
Campionato di Serie C/2
La Società PSN 1997 ha presentato rituale opposizione avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la
partecipazione irregolare – agli effetti del tesseramento - nelle fila dell’IVI Investigazioni – del giocatore Segafreddo
Giuseppe.
La Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti;
letta la memoria difensiva del G.S. IVI Investigazioni;
esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto il quale, con missiva del Segretario del Comitato, in data 3/5/2005, ha comunicato quanto segue :
- che il giocatore Segafreddo Giuseppe – nato il 6/4/1971 – a fare data dal 1° Luglio 2004, è stato incluso nelle liste di svincolo d’autorità per decadenza del tesseramento;
- che nel corso della stagione 2004/2005 non è mai pervenuta richiesta di tesseramento a favore del giocatore
Segafreddo Giuseppe; - che a seguito delle affermazioni rilasciate nella memoria difensiva dall’IVI Investigazioni, l’Ufficio Tesseramento ha compiuto ulteriori accurati accertamenti presso l’archivio dei tesserati, dai quali non è emersa nessuna traccia dell’affermata richiesta del calciatore Segafreddo Giuseppe, inoltrata – a detta della Società – in data 31/3/2005,
unitamente a richieste di tesseramento di altri atleti;
- che invece è emerso che nella Raccomandata n. 1265725057, inviata in effetti dalla Società IVI Investigazioni, l’unico documento rinvenuto è la richiesta di tesseramento intestata al calciatore Bastianello Paolo;
constatato quindi che il calciatore Segafreddo Giuseppe non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto del presentegiudizio
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’ASD PSN 1997;
• di applicare a carico della Società G.S. IVI Investigazioni il disposto di cui all’art. 12, 5° comma lettera a) del C.G.S.
che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola c.s. : IVI Investigazioni – PSN 1997 0 – 6;
• di comminare a carico della Società IVI Investigazioni la sanzione dell’ammenda di € 52,00.- per aver fatto
partecipare ad una gara ufficiale, un giocatore che non ne aveva titolo:
La tassa reclamo non è stata versata.
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