COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 4 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. P.S.N. 1997 Avverso validità gara IVI Investigazioni – PSN 1997 del 21/04/2005 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie C/2

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 4 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. P.S.N. 1997 Avverso validità gara IVI Investigazioni – PSN 1997 del 21/04/2005 – Divisione Calcio a Cinque - Campionato di Serie C/2 La Società PSN 1997 ha presentato rituale opposizione avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la partecipazione irregolare – agli effetti del tesseramento - nelle fila dell’IVI Investigazioni – del giocatore Segafreddo Giuseppe. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti; letta la memoria difensiva del G.S. IVI Investigazioni; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto il quale, con missiva del Segretario del Comitato, in data 3/5/2005, ha comunicato quanto segue : - che il giocatore Segafreddo Giuseppe – nato il 6/4/1971 – a fare data dal 1° Luglio 2004, è stato incluso nelle liste di svincolo d’autorità per decadenza del tesseramento; - che nel corso della stagione 2004/2005 non è mai pervenuta richiesta di tesseramento a favore del giocatore Segafreddo Giuseppe; - che a seguito delle affermazioni rilasciate nella memoria difensiva dall’IVI Investigazioni, l’Ufficio Tesseramento ha compiuto ulteriori accurati accertamenti presso l’archivio dei tesserati, dai quali non è emersa nessuna traccia dell’affermata richiesta del calciatore Segafreddo Giuseppe, inoltrata – a detta della Società – in data 31/3/2005, unitamente a richieste di tesseramento di altri atleti; - che invece è emerso che nella Raccomandata n. 1265725057, inviata in effetti dalla Società IVI Investigazioni, l’unico documento rinvenuto è la richiesta di tesseramento intestata al calciatore Bastianello Paolo; constatato quindi che il calciatore Segafreddo Giuseppe non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto del presentegiudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’ASD PSN 1997; • di applicare a carico della Società G.S. IVI Investigazioni il disposto di cui all’art. 12, 5° comma lettera a) del C.G.S. che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola c.s. : IVI Investigazioni – PSN 1997 0 – 6; • di comminare a carico della Società IVI Investigazioni la sanzione dell’ammenda di € 52,00.- per aver fatto partecipare ad una gara ufficiale, un giocatore che non ne aveva titolo: La tassa reclamo non è stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it