COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 18/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSI PERSONALE – Papa Ignazio (tesserato A.S.D. Rosolini) – (avverso squalifica per cinque gare – GARA NUOVA AQUILA/ROSOLINI del 30.4.2005 – CAMPIOANTO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 72 del 4.5.2005) – Proc. n° 278/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 18/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSI PERSONALE – Papa Ignazio (tesserato A.S.D. Rosolini) – (avverso squalifica per cinque gare – GARA NUOVA AQUILA/ROSOLINI del 30.4.2005 – CAMPIOANTO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 72 del 4.5.2005) – Proc. n° 278/A Letto l’appello presentato personale dell’interessato in merito alla squalifica comminata in primo grado e con il quale se ne chiede la riduzione in maniera sensibile. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: I fatti descritti negli atti ufficiali sono chiari, ma ritenuto che non hanno provocato particolari conseguenze, questa decidente la determina come in dispositivo, tenuto sempre conto, però, che la infrazione merita adeguata censura; DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Papa Ignazio (Rosolini) in quattro gare; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it