COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 18/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare VIZZINI NUOVA A.P. (CT) – (avverso delibera G.S. GARA VIZZINI NUOVA/ACLI SCICLI del 24.4.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 42 del 27.4.2005) – Proc. n° 58/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 18/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare VIZZINI NUOVA A.P. (CT) – (avverso delibera G.S. GARA VIZZINI NUOVA/ACLI SCICLI del 24.4.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 42 del 27.4.2005) - Proc. n° 58/B La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva la mancata sottoscrizione dell’atto introduttivo del presente giudizio, vizio formale che ne determina l’inammissibilità, precludendo l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Società Vizzini Nuova; con addebito di tassa non versata (Euro 130,00).
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