COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 25/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.P.PARMONVAL di Palermo – (avverso squalifica calciatore Tamajo Edmondo per sei gare – GARA PARMONVAL/VILLABATE dell’ 8.05.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. A – C.U. n. 73 dell’ 11.05.2005 – Proc. n. 280/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 25/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.P.PARMONVAL di Palermo – (avverso squalifica calciatore Tamajo Edmondo per sei gare – GARA PARMONVAL/VILLABATE dell’ 8.05.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. A – C.U. n. 73 dell’ 11.05.2005 – Proc. n. 280/A Letto l’appello proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica comminata al proprio tesserato ritenendola eccessiva, per l’episodio accaduto chiedendone la sostanziale riduzione; La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara ed il referto di gara nel quale viene descritto il comportamento assunto dal tesserato e ritenuto che nessuna conseguenza è scaturita dal comportamento del giocatore nei confronti dell’arbitro la squalifica viene determinata come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Tamajo Edmondo per quattro gare; senza addebito di tassa non versata.
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