COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 25/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CIAPPAZZI di Terme Vigliatore – (avverso perdita gara e squalifica calciatore Gullo Vittorio per cinque gare – GARA CIAPPAZZI/CAMPOFELICE del 15.05.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PLAY-OFF) – Proc. n. 281/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 75 del 25/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. CIAPPAZZI di Terme Vigliatore – (avverso perdita gara e squalifica calciatore Gullo Vittorio per cinque gare – GARA CIAPPAZZI/CAMPOFELICE del 15.05.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PLAY-OFF) – Proc. n. 281/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo perchè sostiene l’insussistenza della motivazione per mancanza del nesso eziologico tra fatto e sanzione chiedendo la revoca della perdita della gara e la squalifica inflitta al giocatore Gullo Vittorio o, in subordine, la riduzione.
La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara, osserva: preliminarmente questa Decidente, sulla lettura degli atti e il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo, non trova alcun spunto per censurare tale sanzione che ritiene equa in considerazione dei fatti avvenuti nel terreno di giuoco. In ordine alla squalifica inflitta al calciatore Gullo Vittorio le stesse, sempre in considerazione degli eventi accaduti nel terreno di giuoco, si determina come da dispositivo:
P.Q.M.
DELIBERA:
in parziale accoglimento dell’appello proposto si determina la squalifica al calciatore Gullo Vittorio (A.S.D. Ciappazzi) per quattro gare, confermando il provvedimento in ordine alla gara;
senza addebito di tassa non versata.
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