COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 148/05-gc. Reclamo presentato dalla Polisportiva Chiusi della Verna avverso la decisione del G.S. Provinciale di Arezzo che ha squalificato il sig. Pietrini Francesco fino al 30.04.2005. C.U. N° 28 del 16.02.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 148/05-gc. Reclamo presentato dalla Polisportiva Chiusi della Verna avverso la decisione del G.S. Provinciale di Arezzo che ha squalificato il sig. Pietrini Francesco fino al 30.04.2005. C.U. N° 28 del 16.02.2005. Il Giudice Sportivo Provinciale di Arezzo squalificava il tesserato Pietrini Francesco fino al 30.04.2005 poiché al solo fine di protestare e senza alcun intento lesivo con entrambe le mani spingeva il D.G. al petto, facendolo retrocedere di circa un metro. Quanto sopra accadeva nel corso dell’incontro San Marco la Sella / Chiusi della Verna del giorno 13.02.2005. Avverso tale decisione propone oggi reclamo la società Chiusi della Verna, richiedendo una riduzione della squalifica ritenuta, dalla reclamante, assolutamente sproporzionata con l’accaduto. Afferma ed evidenzia, la società, come il Pietrini non abbia tenuto un comportamento irriguardoso e lesivo nei confronti del D.G., né abbia pronunciato frasi ingiuriose o atteggiamenti scorretti. Il giocatore, con il suo gesto, avrebbe solo richiamato l’attenzione dell’arbitro su una decisione a suo avviso discutibile, chiedendo le relative spiegazioni. La dinamica dei fatti viene sostanzialmente confermata dalla società. Con supplemento di rapporto richiesto da questo Collegio, l’arbitro ha confermato quanto descritto negli atti di gara, con particolare riferimento alla circostanza che si sia trattato di un gesto di protesta e di sfogo, privo di qualsiasi intento lesivo, ma che la spinta faceva retrocedere il D.G. stesso per circa un metro. Il reclamo non merita accoglimento. E’ notorio l’orientamento di questa Commissione Disciplinare – e della giustizia sportiva toscana - nel sanzionare le spinte date all’arbitro per un periodo che in linea di massima varia dai quattro ai sei mesi, salvo casi più gravi. La forbice temporale generalmente assunta (ad eccezione, si ripete, di casi particolari) tiene conto di vari fattori e delle disparate variabili dinamiche che si presentano. Il tutto, però, parte dal presupposto che l’arbitro non debba in ogni caso essere toccato e che nel momento in cui in seguito alla spinta il D.G. viene spostato anche solo di un metro (il movimento del D.G. è insito nel concetto di spinta, ovviamente), non si possa considerare tale gesto alla stregua di una sola e mera protesta, ancorché vivace. Ciò premesso, nel caso concreto il Direttore di Gara ha fin da subito affermato che il gesto fosse essenzialmente di protesta, ribadendo poi la mancanza di qualsiasi intento lesivo. Orbene, alla luce di tali circostanze, lineari e chiare, partendo dall’assunto sopra indicato, non si può fare altro che prendere atto di come il Primo Giudice abbia ben calibrato la sanzione, tenendo conto di tutte quelle attenuanti giustamente evidenziate nel reclamo. Ben diversa, in altri termini, sarebbe stata l’entità della squalifica ove fosse stato rilevato un intento lesivo. Infine, si ribadisce come il gesto non possa poi essere punito come se fosse una semplice protesta verbale, proprio per il contatto fisico intercorso con l’arbitro, senz’altro volontario e che per forza di cose comportava uno spostamento del D.G. Non si ravvedono, in conclusione, gli estremi per una riduzione della squalifica, la quale non appare – nel caso concreto – sproporzionata come lamentato dalla reclamante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it