COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 162/05-cr. Reclamo della C.R.S Retinano avverso decisione del G.S provinciale di Lucca. Squalifica Luisi Marco per 4 gare . (C.U 31 del 24.02.2005 ).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
162/05-cr. Reclamo della C.R.S Retinano avverso decisione del G.S provinciale di Lucca. Squalifica Luisi Marco per 4 gare . (C.U 31 del 24.02.2005 ).
Ritenendo errata la decisone assunta ed in oggetto riportata, la C.R.S Retinano , inoltra due distinti reclami . Il primo datato 02.03.2005 , al Comitato Provinciale di Lucca , il secondo in data 14.03.2005 al Comitato Regionale Toscana .
Appare evidente che nessuna delle due missive sia stata indirizzata correttamente all’ Organo preposto (Commissione Disciplinare ) , la quale ha potuto esaminare il gravame solo in data 18.03.2005 e solo grazie alla tempestivita’ con cui il G.S Provinciale di Lucca ha provveduto ad inviare gli atti necessari all’esame dello stesso . A questo deve aggiungersi come solo quello datato 02.03.2005 debba essere dichiarato ammissibile poiche’ rientrante nei termini previsti dall’art. 42 comma 5 Codice Giustizia Sportiva.
Premesso questo e passando all’esame di merito il reclamo deve essere dichiarato comunque inammissibile Lo stesso , inoltrato nell’interessa della societa’ Retinano nella persona del Presidente sig. Bazzichi Nicola , viene sottoscritto dal segretario , Vannoni Cesare senza che questi ne abbia avuto alcun titolo.
I reclami , proposti nell’interesse di una societa’ , devono essere sottoscritti solo da chi ne ha la legale rappresentanza , ossia , a norma di statuto , dal Presidente o , in caso di assenza o impedimento di costui , dal vicepresidente o altro soggetto opportunamente delegato .
P.Q.M
La C.D dichiara il reclamo inammissibile per difetto di sottoscrizione ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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