LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 366 DEL 7 giugno 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. REGGINA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 366 DEL 7 giugno 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. REGGINA
Il Giudice Sportivo
Ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale in merito alla
condotta del calciatore Vieri Christian (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore
Franceschini Ivan (Soc. Reggina) al 40° del primo tempo;
esaminata la documentazione televisiva, costituita dalla ripresa integrale (Sky) e da
ulteriore filmato, successivamente acquisito, relativo al solo episodio (Rai);
acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 40° del primo tempo, il pallone è controllato da
Karagounis, in prossimità dell’angolo estremo dell’area di rigore avversaria. L’Arbitro è a
brevissima distanza dal calciatore e segue la sua azione. Dentro l’area di rigore vi sono
molti calciatori, in specie vicini all’area del portiere: tra di essi Vieri e Franceschini, a
strettissimo contatto.
Mentre il pallone è sempre in possesso di Karagounis, Franceschini “pressa” con
marcatura molto rigida Vieri, usando anche le braccia. Vieri, allora, volgendosi verso
Franceschini, lo colpisce al viso con un pugno o con una manata a mano chiusa, e
contemporaneamente lo allontana bruscamente da sé con l’altro braccio. Franceschini
cade a terra e vi rimane anche dopo che l’azione si è conclusa con un tiro diretto da fuori
area di Karagounis verso la porta della Reggina. A questo punto l’Arbitro si avvede di
Franceschini a terra, gli si avvicina e fa intervenire lo staff medico della Reggina. Viene
applicata sul viso di Franceschini una borsa di ghiaccio; il calciatore si rialza, esce dal
terreno di giuoco per rientrarvi immediatamente dopo e riprendere regolarmente la sua
partecipazione. A carico di Vieri non vengono adottati provvedimenti disciplinari.
Il gesto di Vieri è certamente sfuggito alla rilevazione degli Ufficiali di gara. L’Arbitro
non poteva vedere, perché impegnato a seguire l’azione condotta in quel momento da
Karagounis. Dal supplemento inviato dal Direttore di gara risulta altresì che il fatto non è
stato percepito dai suoi collaboratori, e segnatamente dall’Assistente n. 1, il più prossimo
all’area di rigore della Reggina: circostanza perfettamente coerente con quanto ricavabile
dalle immagini, che documentano il gran numero di calciatori presenti nell’area piccola,
in posizione tale da ostruire all’Assistente medesimo la visibilità della coppia Vieri-
Franceschini.
Il gesto di Vieri è stato certamente estraneo all’azione di giuoco. Se infatti esso è
avvenuto a partita in corso, è evidente che era del tutto avulso rispetto allo specifico
contesto dell’azione in quel momento in svolgimento. Il pallone era in possesso di
Karagounis, lontano dal punto in cui si trovavano Vieri e Franceschini. Karagounis non
aveva lanciato né stava lanciando il pallone nell’area di rigore, verso la quale egli non
rivolgeva nemmeno lo sguardo, tanto è vero che sarà lo stesso calciatore a concludere
l’azione, dopo essersi addirittura allontanato dalla linea lunga dell’area di rigore, con un
tiro diretto verso la porta avversaria. Quindi, il pugno (o manata) di Vieri all’avversario
non può in alcuna maniera essere considerato funzionale ad un controllo del pallone, né
immediato né futuro ed eventuale.
Il fatto deve essere definito come violento. Si è trattato, infatti, di un colpo
intenzionalmente diretto contro il viso dell’avversario, idoneo a cagionare conseguenze
lesive dell’integrità fisica del medesimo, valutata anche la zona colpita, in prossimità
degli occhi. Il connotato di aggressività, presente nell’atto compiuto da Vieri, non é
escluso dal contesto specifico dell’episodio, contrassegnato da modalità non corrette
della “marcatura” attuata da Franceschini, perché ad esse Vieri avrebbe potuto sottrarsi
senza dover necessariamente ricorrere ad un gesto del genere (per una situazione analoga
cfr., da ultimo C.U. n. del calciatore Ibrahimovic).
Ricorrono pertanto tutti i presupposti per l’utilizzazione della prova televisiva ai sensi
dell’art. 31 comma a3) CGS.
I profili negativi del gesto compiuto da Vieri risultano già da quanto sin qui detto.
Per determinare l’entità della squalifica, va peraltro considerato che il fatto non ha
prodotto conseguenze lesive di sorta in danno di Franceschini, il quale ha potuto
riprendere nell’immediatezza e in piena efficienza fisica la sua partecipazione alla gara.
Risulta pertanto sanzione adeguata, in conformità ai criteri costantemente applicati dagli
Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, la squalifica per due giornate effettive di
gara.
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Vieri Christian (Soc. Internazionale) la squalifica
per due giornate effettive di gara, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.