LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 385 DEL 28 giugno 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. VICENZA – Soc. TRIESTINA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 385 DEL 28 giugno 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gara Soc. VICENZA – Soc. TRIESTINA
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini che, al termine della gara,
l’autista del pullman della Soc. Triestina era colpito alla testa da una bottiglia di vetro,
lanciata da persone rimaste ignote nello spazio interno all’impianto sportivo, ove il
pullman era parcheggiato. L’autista subiva - come risulta da certificazione rilasciata dal
medico sociale della Triestina – un trauma cranico con momentanea perdita di coscienza
e sindrome commotiva;
osservato che il fatto è sicuramente ascrivibile a responsabilità oggettiva della Soc.
Vicenza, ai sensi dell’art. 11 comma 1 CGS, poiché l’episodio è avvenuto all’interno
dell’impianto sportivo ed è riconducibile all’azione di un sostenitore della squadra di
casa, apparendo palesemente inverosimile, visto l’esito dell’incontro e l’obiettivo
dell’azione violenta, anche la sola teorica ipotesi della responsabilità di un tifoso della
Triestina;
valutata la gravità del fatto sotto molteplici profili: in specie l’entità delle conseguenze
lesive subite dall’autista e l’estrema pericolosità dell’oggetto lanciato (una bottiglia di
vetro che poteva provocare conseguenze ancora più serie all’incolumità di più persone);
ritenuta, conseguentemente, sanzione adeguata alla condotta violenta sopra descritta la
squalifica per una giornata di gara, in conformità a criteri applicativi già adottati in
analoghe circostanze (vedi gara Messina-Atalanta del 21/3/04 – C.U. n. 310 del 30/3/04);
considerata la sussistenza dei motivi di particolare rilievo ex art. 17, 1° comma CGS che
impongono l’immediata esecutività della sanzione, sia per la gravità del gesto sia per
l’avvenuta conclusione del campionato che determina il differimento comunque della
squalifica alla prima gara casalinga della prossima stagione sportiva;
applicata altresì l’ammenda di € 5.000,00 per gli altri episodi di indisciplina commessi
dai sostenitori del Vicenza e riferiti dall’Arbitro e dal collaboratore dell’Ufficio Indagini:
lancio reciproco di oggetti (aste di bandiera, bottiglie in plastica piene d’acqua, lattine e
rotoli di nastro) con i tifosi avversari, al 15° del primo tempo; esplosione di un petardo
nel recinto di giuoco, al 17° del primo tempo; lancio di un fumogeno sul terreno di
giuoco, al 25° del secondo tempo;
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Vicenza la squalifica del campo per una giornata effettiva
di gara e l’ammenda di € 5.000,00.
Dispone l’immediata esecutività della squalifica del campo.
Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti
di competenza.