LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 385 DEL 28 giugno 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. VICENZA – Soc. TRIESTINA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 385 DEL 28 giugno 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. VICENZA – Soc. TRIESTINA Il Giudice Sportivo, rilevato dal rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini che, al termine della gara, l’autista del pullman della Soc. Triestina era colpito alla testa da una bottiglia di vetro, lanciata da persone rimaste ignote nello spazio interno all’impianto sportivo, ove il pullman era parcheggiato. L’autista subiva - come risulta da certificazione rilasciata dal medico sociale della Triestina – un trauma cranico con momentanea perdita di coscienza e sindrome commotiva; osservato che il fatto è sicuramente ascrivibile a responsabilità oggettiva della Soc. Vicenza, ai sensi dell’art. 11 comma 1 CGS, poiché l’episodio è avvenuto all’interno dell’impianto sportivo ed è riconducibile all’azione di un sostenitore della squadra di casa, apparendo palesemente inverosimile, visto l’esito dell’incontro e l’obiettivo dell’azione violenta, anche la sola teorica ipotesi della responsabilità di un tifoso della Triestina; valutata la gravità del fatto sotto molteplici profili: in specie l’entità delle conseguenze lesive subite dall’autista e l’estrema pericolosità dell’oggetto lanciato (una bottiglia di vetro che poteva provocare conseguenze ancora più serie all’incolumità di più persone); ritenuta, conseguentemente, sanzione adeguata alla condotta violenta sopra descritta la squalifica per una giornata di gara, in conformità a criteri applicativi già adottati in analoghe circostanze (vedi gara Messina-Atalanta del 21/3/04 – C.U. n. 310 del 30/3/04); considerata la sussistenza dei motivi di particolare rilievo ex art. 17, 1° comma CGS che impongono l’immediata esecutività della sanzione, sia per la gravità del gesto sia per l’avvenuta conclusione del campionato che determina il differimento comunque della squalifica alla prima gara casalinga della prossima stagione sportiva; applicata altresì l’ammenda di € 5.000,00 per gli altri episodi di indisciplina commessi dai sostenitori del Vicenza e riferiti dall’Arbitro e dal collaboratore dell’Ufficio Indagini: lancio reciproco di oggetti (aste di bandiera, bottiglie in plastica piene d’acqua, lattine e rotoli di nastro) con i tifosi avversari, al 15° del primo tempo; esplosione di un petardo nel recinto di giuoco, al 17° del primo tempo; lancio di un fumogeno sul terreno di giuoco, al 25° del secondo tempo; P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Vicenza la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 5.000,00. Dispone l’immediata esecutività della squalifica del campo. Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti di competenza.
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