LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 26 maggio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. TERNANA avverso l’ammenda di € 30.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Ternana del 9/4/05 – C.U. 301 del 12/4/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 26 maggio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo Soc. TERNANA avverso l’ammenda di € 30.000,00 con diffida inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Perugia-Ternana del 9/4/05 – C.U. 301 del 12/4/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento del 12/4/2005 con cui il Giudice Sportivo deliberava di infliggere
alla Soc. Ternana l’ammenda di € 30.000,00 con diffida, per i comportamenti
antiregolamentari posti in essere dai suoi sostenitori in occasione della gara Perugia-
Ternana del 9/4/05 (lancio reiterato di razzi verso un settore occupato dai tifosi avversari,
uno dei quali veniva colpito senza conseguenze lesive, nonché sul terreno di giuoco, anche
all’indirizzo delle Forze dell’Ordine; esplosione continuata di petardi, anche durante il
minuto di raccoglimento per la morte del Papa; reiterato lancio di fumogeni, durante la gara
e nell’intervallo, sia nel recinto che sul terreno di gioco, provocando in particolare un
ritardo di tre minuti nell’inizio della ripresa; lancio sistematico di oggetti vari nel corso
della gara verso un assistente e verso calciatori avversari; danneggiamento di strutture e
impianti dello stadio), proponeva tempestivo reclamo la società osservando: a) che essa
aveva assunto tutte le iniziative possibili per prevenire condotte violente dei propri tifosi in
trasferta; b) che il lancio di oggetti, razzi e fumogeni era stato contenuto e non aveva
arrecato alcuna conseguenza lesiva per le persone; c) che il ritardo nell’inizio del secondo
tempo era dipeso esclusivamente dalla necessità di far diradare il fumo e rimuovere dal
terreno di giuoco i fumogeni; d) che l’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo era eccessiva
e sproporzionata rispetto alle sanzioni inflitte in precedenza per fattispecie analoghe; d) che
non era stata adeguatamente valutata la circostanza che più difficile è l’opera di
prevenzione della Società in caso di gare disputate, come nella specie, in trasferta.
Concludeva pertanto la reclamante chiedendo la riduzione della sanzione.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il reclamo possa essere
accolto con una limitata riduzione della sanzione irrogata dal primo Giudice.
Il comportamento tenuto dai sostenitori della Ternana è di indubbia rilevanza disciplinare e
va ritenuto di notevole gravità, sia per la protrazione dei lanci durante tutto il corso della
gara, sia per la rilevante potenzialità lesiva degli oggetti (razzi, fumogeni, corpi contundenti
vari) lanciati tanto contro la tifoseria della Società ospitante, quanto sul terreno di giuoco
all’indirizzo dei calciatori avversari ed anche di un assistente. Va altresì considerato che tali
comportamenti hanno anche determinato un breve ritardo nell’inizio del secondo tempo
della gara, come pure deve essere stigmatizzato il danneggiamento di alcune strutture dello
stadio (v. la relativa constatazione ad opera del collaboratore dell’Ufficio Indagini alla
presenza del responsabile della sicurezza della Società ospitante). Tuttavia una valutazione
complessiva di tali comportamenti, alla luce della totale assenza di conseguenze lesive,
nonché della notoria difficoltà dell’opera di prevenzione spettante alle Società in occasione
di gare disputate in trasferta, giustifica una lieve riduzione dell’ammenda irrogata dal
Giudice Sportivo, ferma restando la diffida.
L’ammenda complessivamente irrogata alla Soc. Ternana è in definitiva quella di cui
dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre la sanzione inflitta alla Soc. Ternana a €
25.000,00 di ammenda con diffida. Dispone la restituzione della tassa.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 26 maggio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. TERNANA avverso l’ammenda di € 30.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Ternana del 9/4/05 – C.U. 301 del 12/4/05)."