LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 26 maggio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. LECCE avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore ESPOSITO Andrea (gara Campionato Primavera Tim Lecce-Cagliari del 14/5/05 – C.U. 340 del 16/5/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 26 maggio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo Soc. LECCE avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta dal
Giudice Sportivo aggiunto al calciatore ESPOSITO Andrea (gara Campionato Primavera
Tim Lecce-Cagliari del 14/5/05 – C.U. 340 del 16/5/05).
Il procedimento:
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo Aggiunto ha inflitto al calciatore
Andrea Esposito la squalifica per una giornata effettiva di gara, a seguito di espulsione,
“..per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete” (gara Lecce –
Cagliari del 14.5.2005 del Campionato Primavera), la Soc. Lecce ha proposto rituale
reclamo, evidenziando – anche attraverso la produzione di immagini televisive – lo scambio
di persona in cui è incorso il direttore di gara, in quanto il fallo che ha determinato
l’espulsione sarebbe stato in realtà commesso esclusivamente dal calciatore (n. 6) Kouyo
Arnaud. Nel rilevare dunque la sussistenza dei presupposti perché la Commissione possa
avvalersi – ai sensi dell’art. 31 a2) C.G.S. - delle riprese televisive, ha chiesto la revoca del
provvedimento emesso nei confronti del calciatore Esposito.
All’odierna riunione, assentila reclamante, la Commissione ha proceduto all’esame delle
immagini televisive tratte dalla allegata videocassetta.
I motivi della decisione:
Sussistono pienamente – ai sensi dell’art. 31 a2) C.G.S. – i presupposti per l’accoglimento
del reclamo, risultando evidente, dall’esame delle immagini televisive prodotte dalla
Società Lecce, che il fallo “da ultimo uomo” su giocatore avversario lanciato a rete è stato
commesso dal calciatore (n. 6) Kouyo Arnaud, non dall’Esposito Andrea (n. 2), il quale –
pur trovandosi nelle immediate vicinanze – non ha avuto nessun contatto con l’avversario.
Si impone dunque la revoca del provvedimento di squalifica emesso nei confronti di
Esposito Andrea, la restituzione della tassa di reclamo e la trasmissione degli atti al Giudice
Sportivo Aggiunto per le conseguenti ulteriori determinazioni disciplinari.
Il dispositivo:
Per tali motivi, la Commissione revoca la squalifica irrogata al calciatore Esposito Andrea,
dispone la restituzione della tassa di reclamo e la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo
Aggiunto per le conseguenti ulteriori determinazioni disciplinari.
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