LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERUGIA: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore DEL VECCHIO Gennaro (gara Perugia-Arezzo del 22/5/05 – C.U. n. 3530 del 24/5/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERUGIA: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore DEL VECCHIO Gennaro (gara Perugia-Arezzo del 22/5/05 – C.U. n. 3530 del 24/5/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Gennaro Del Vecchio, tesserato per la Soc. Perugia, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Perugia-Arezzo del 22/5/2005, ha proposto reclamo la Soc. Perugia, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che il Giudice Sportivo sarebbe incorso in un evidente travisamento dei fatti, in quanto la situazione di gioco sarebbe stata del tutto diversa e che, di conseguenza, la sanzione sarebbe eccessivamente affittiva e sproporzionata rispetto ai fatti accaduti. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Del Vecchio è stato espulso perché, nel corso del primo tempo, mentre si trovava seduto per terra, colpiva con una lieve testata al ventre un avversario, senza cagionargli conseguenze di sorta. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato, attesa la sua violenza potenziale, in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto riportato nel referto del direttore di gara, che è fonte privilegiata di prova. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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