LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.413/C del 22/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CARLO LIBBI, OPERATORE SANITARIO DELLA SOCIETA’ VITERBO CALCIO, E DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.413/C del 22/6/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI CARLO LIBBI, OPERATORE SANITARIO DELLA SOCIETA’ VITERBO
CALCIO, E DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L.-.
A seguito di denuncia dell’Ufficio Indagini, il Procuratore Federale deferiva
a questa Commissione Disciplinare il sig. Carlo Libbi, operatore sanitario
tesserato per la A.S. Viterbo Calcio S.r.l., per violazione degli artt. 1 e 17
comma 7° C.G.S. per essere stato presente sul terreno di gioco durante la
gara Viterbo-San Marino del 6.4.2005 pur essendo squalificato: del pari
deferiva la società a titolo di responsabilità oggettiva, art. 2 comma 4° C.G.S.,
in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.
Veniva riportato nella relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che il
Libbi, pur essendo squalificato, era rimasto sul terreno di gioco per tutta la
gara, inserito fra i quattro barellieri che prestavano servizio di soccorso.
La contestazione era ritualmente formalizzata, ma i deferiti non facevano
pervenire alcuna osservazione difensiva.
All’odierna riunione compariva solo il rappresentante della Procura
Federale avv. Federico Bagattini, il quale chiedeva l’affermazione di
responsabilità dei deferiti, con l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di
100,00 euro al Libbi e di 500,00 euro alla società.
Ritiene la Commissione di dover affermare la responsabilità dei deferiti per
il fatto contestato.
L’art. 17 comma 7° C.G.S. proibisce al tesserato squalificato l’ingresso nel
recinto di gioco, talchè la presenza di quello in un luogo interdetto integra la
violazione dei doveri imposti dall’art. 1.
Nessuna contestazione o giustificazione in ordine all’addebito è pervenuta
da parte dei deferiti, sicchè le risultanze del rapporto del Collaboratore
dell’Ufficio Indagini – peraltro decisive ex se - hanno ricevuto anche una tacita
conferma.
Sanzioni eque si stimano quella richieste e cioè per il Libbi quella di
100,00 euro di ammenda e per la società, a titolo di responsabilità oggettiva,
quella di 500,00 euro di ammenda.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare a Carlo Libbi, operatore sanitario della Viterbo Calcio, la sanzione
dell’ammenda di 100,00 euro e alla società A.S. Viterbo Calcio S.r.l. la
sanzione dell’ammenda di 500,00 euro.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.413/C del 22/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CARLO LIBBI, OPERATORE SANITARIO DELLA SOCIETA’ VITERBO CALCIO, E DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L.-."