LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.416/C del 13/7/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANGELO LANZETTA, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ AVELLINO, E DELLA SOCIETA’ A.S. AVELLINO S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.416/C del 13/7/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ANGELO LANZETTA, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ AVELLINO, E DELLA SOCIETA’ A.S.
AVELLINO S.P.A.-.
Sulla base della relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini
incaricato del controllo della gara Avellino-Rimini disputata il 24 aprile 2005
nell’ambito del Campionato di Serie C/1, girone B, il Procuratore Federale
deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Angelo Lanzetta,
componente del Consiglio d’Amministrazione della società U.S. Avellino
S.p.A., per la violazione di cui all’art. 1 comma 1° Codice di Giustizia Sportiva,
nonché la società sopra indicata, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art. 2 comma 4° C.G.S.-.
Nella integrazione della sua relazione il collaboratore dell’Ufficio
Indagini riferisce che al termine della gara, quando l’arbitro e i suoi assistenti
erano già nello spogliatoio, una persona, poi identificata nel Lanzetta e non
inserita nella distinta ufficiale, faceva ingresso nel corridoio degli spogliatoi,
«in maniera assolutamente poco urbana, inveiva pesantemente contro il
direttore di gara profferendo tra l’altro frasi come: “Ci hanno mandato un
pugliese di m...”». E così continua la relazione: «Quindi, passando davanti alla
porta della sala della terna arbitrale gridava: “Sei proprio un gran
delinquente!”. Poi, si portava nell’atrio che divide gli spogliatoi delle due
squadre, ed avvicinandosi a quello della società ospite, continuava ad inveire:
“Questi qui hanno avvertito il Ministero dell’Interno, la Questura .... Ma dove si
credevano di andare? Questi sono dei comunisti di m..., ma tanto l’anno
prossimo in serie B gli rompiamo la testa” e si avvicinava verso i dirigenti del
Rimini, che peraltro non facevano una piega, facendo con il pollice e l’indice di
entrambe le mani un gesto inequivocabile. Non contento, quando l’arbitro e i
suoi assistenti abbandonavano lo stadio, egli li rincorreva gridando: “Tu sei un
delinquente, un gran delinquente”».
La condotta non cessava al momento dell’identificazione, e
successivamente, mentre il collaboratore dell’Ufficio Indagini aspettava che il
pullman del Rimini abbandonasse lo stadio, il sig. Lanzetta gli si avvicinava
gridando che doveva andarsene in quanto la sua presenza era una
provocazione.
Inoltre, una persona non identificata, ma che recava un pass
“presumibilmente della società Avellino” si avvicinava al collaboratore
dell’Ufficio Indagini dicendogli: “Tu, vaf...; vattene via subito che se no ti
scuorno! Hai capito, vattene che se no ti scotenno”.
Alla riunione del 10 giugno 2005, la Commissione accolse la richiesta
di rinvio avanzata dal Lanzetta, riservandosi di acquisire la documentazione
sull’impedimento, secondo quanto prospettato nella richiesta di parte.
All’odierna riunione, tuttavia, è comparso solo il vice Procuratore
Federale, avv. Federico Bagattini, che ha concluso chiedendo per il sig.
Lanzetta l’inibizione per sei mesi e trasmissione degli atti al suo ufficio, per la
società l’ammenda di 3.000,00 euro.
Osserva la Commissione che la condotta riassunta nell’atto di
deferimento, sulla base di una relazione dell’Ufficio Indagini in nulla
contrastato dai soggetti deferiti, integri la violazione dei doveri di correttezza e
lealtà richiamati nell’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva.
Avuto riguardo alla gravità della condotta, prolungata e tenuta nei
confronti dell’arbitro e del collaboratore dell’Ufficio Indagini, si stima sanzione
congrua per Lanzetta l’inibizione per sei mesi (8/1/2006).
Per la società, che deve rispondere anche per il comportamento posto
in essere da persona non identificata, è adeguata la sanzione di 2.500,00
euro di ammenda.
Come richiesto dal vice Procuratore Federale, si dispone la
trasmissione degli atti al suo ufficio.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere ad Angelo Lanzetta, componente del Consiglio di
Amministrazione della società Avellino, l’inibizione per mesi sei (8/1/2006) ed
alla società A.S. Avellino S.p.a. l’ammenda di 2.500,00 euro.
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