COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.C.D. FOLGORE 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMENDA DI _ 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 188 del 30.05.2005 – Play Out).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA S.C.D. FOLGORE 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO
DI GIUOCO PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMENDA DI _ 3.000,00 (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 188 del 30.05.2005 – Play Out).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti, sentito il Presidente e il difensore della reclamante che
hanno insistito per l’accoglimento del ricorso riportandosi al contenuto della lettera
datata 03.06.2005 depositata in udienza, osserva:
-il Giudice Sportivo ha inflitto alla Folgore 2000 la squalifica del campo di giuoco per tre
gare e l’ammenda di _ 3.000,00 per fatti accaduti durante il primo tempo e, nel corso
dell’intervallo, negli spogliatoi, durante la partita Folgore 2000-Adrano del 29.05.2005;
-propone reclamo la Folgore 2000 lamentando la eccessività della sanzione in relazione
ai fatti realmente accaduti;
-in sostanza la reclamante non contesta la sussistenza dei fatti ma sostiene che le
parole pronunciate dal dirigente della squadra e riportate negli atti di gara non avrebbero
avuto valenza intimidatoria e, in ogni caso, ritiene eccessiva la sanzione irrogata.
Contesta inoltre che i dirigenti della squadra abbiano tenuto un comportamento
omissivo, così come sostenuto dal Giudice Sportivo;
contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, i fatti accaduti (e non contestati)
devono essere valutati gravi anche in relazione al momento in cui si sono verificati
(intervallo tra primo e secondo tempo) ed alla loro valenza oggettivamente intimidatoria.
Nessuna rilevanza può avere la circostanza che alla fine della partita non si siano
verificati ulteriori fatti di violenza, anche in relazione al risultato della partita, vittoriosa
per la Folgore con un gol segnato nel secondo tempo. Inoltre risulta dagli atti di gara che
alcuni dirigenti della reclamante abbiano tenuto non solo una condotta omissiva, ma
perfino commissiva cosicché la sanzione irrogata appare tutt’altro che eccessiva e va
pertanto integralmente confermata;
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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