COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PIFAROTTI RICCARDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17.06.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PIFAROTTI RICCARDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 06.06.2005 – Play Off). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. Il calciatore Pifarotti Riccardo, nel corso della gara, rivolgeva all’arbitro espressione gravemente offensiva e, per questo motivo, veniva espulso. Egli, a sua volta uscito dal campo in seguito all’espulsione, colpiva con violenza la porta dello spogliatoio, rompendola nella parte superiore. La reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione, ovvero, in subordine, la sua riduzione, deducendo che il calciatore Pifarotti pronunciò l’espressione offensiva fuori dal campo, senza che la stessa fosse stata indirizzata contro la persona dell’arbitro e che la porta dal medesimo colpita era quella dello spogliatoio della propria squadra, Il reclamo è infondato e merita di essere respinto. Le asserzioni della reclamante non trovano il benché minimo riscontro nel referto arbitrale, che, peraltro, ha descritto il comportamento del calciatore in maniera chiara e non altrimenti interpretabile. Del resto, ove si escludessero le espressioni offensive del calciatore all’arbitro nel corso della gara, non vi sarebbe stato motivo per l’espulsione del calciatore medesimo, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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