COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ MARSALA 2000 ED IL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ART. 27 DELLO STATUTO FEDERALE E ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 1601.27/WP/tp/amm.ne del 02.03.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 27.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ MARSALA 2000 ED IL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ART. 27 DELLO STATUTO FEDERALE E ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 1601.27/WP/tp/amm.ne del 02.03.2005). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti del deferimento; rilevato che emerge in atti che la Società Marsala 2000, dopo aver depositato assegno circolare non trasferibile in luogo del prescritto deposito di fidejussione bancaria come disposto con C.U. n. 173 del 01.06.2004 del Comitato Interregionale, non provvedeva a regolarizzare la propria posizione amministrativa-contabile mediante la produzione della prescritta fidejussione bancaria entro la data del 15.11.2004, così come richiesto dal Presidente del Comitato Interregionale con missiva inviata alla Società in data 21.10.2004; rilevato che tale condotta costituisce violazione del disposto dell’art. 27 dello Statuto Federale, e art. 1 e 2 del C.G.S. e che di conseguenza i deferiti devono ritenersi responsabili della violazione della suindicata norma; considerato che, in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti, sanzioni congrue appaiono quella dell’ammenda di _ 1.000,00 nei confronti della Società Marsala 2000 e della inibizione a svolgere incarichi federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per giorni quindici nei confronti del Presidente della Società suddetta, P.Q.M. In accoglimento del presente deferimento dichiara la Società Marsala 2000 ed il suo Presidente sig. Franco Barreca responsabili delle violazioni in oggetto, ed irroga alla Società l’ammenda di _ 1.000,00 (mille/00) ed al Presidente l’inibizione per giorni 15 (quindici).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it