LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.112 del 10 maggio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Michele IMPICCIHE’/F.C.MATERA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N.112 del 10 maggio 2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Michele IMPICCIHE’/F.C.MATERA
Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R. in data 14/12/2004, il sig.Michele IMPICCICHE’, esponeva di aver concluso con la Società F.C.MATERA un accordo economico per un totale di €.25.822,00 sottoscritto in data 21/08/2004 con sacadenza 30/6/2005. Importo suddivisibile in 10 rate mensili ciascuna di €2.582,00
In data 10/11/2004 lo stesso veniva trasferito ad altra Società militante nel Campionato Nazionale Dilettanti.
Precisava di non aver percepito alcuna rata relativamente ai mesi di Agosto-Settembre ed Ottobre 2004, (periodo di sua permanenza a Matera).
Chiedeva la condanna della predetta Società al pagamento della somma di €.6.452,00 per le tre mensilità non pagate.
In data 17/1/2005, la Società F.C.MATERA in persona del suo Presidente e legale rappresentante, faceva pervenire alla Scrivente Commissione, le proprie controdeduzioni in merito alla vertenza, con le quali si disconosceva totalmente la firma apposta in calce all’accordo economico prodotto.
Il Presidente della Società dichiarava altresì di aver conosciuto personalmente1 il calciatore Michele IMPICCICHE’, solamente dopo il 20 Ottobre 2004 quando lo stesso si è presentato per chiedere ed ottenere la lista di trasferimento ad altra Società.
Si precisa, che le parti sono state ufficialmente convocate per due volte dalla Scrivente Commissione e precisamente alle riunioni del 4 Febbraio 2005 e 18 Marzo 2005 senza mai presentarsi.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, sospende ogni decisione in merito, trasmettendo gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per gli adempimenti di competenza, onde poter stabilire l’esattezza di quanto espressamente dichiarato dalle parti.