LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.112 del 10 maggio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Pierpaolo ASSUMMA/S.S.MILAZZO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.112 del 10 maggio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Pierpaolo ASSUMMA/S.S.MILAZZO Con Racc.A.R. in data 30/3/05 il sig.Pierpaolo ASSUMMA, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.MILAZZO. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2003/04 di complessivi €. 2.500,00, precisando di aver percepito solo acconti per €.1000,00 Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. invitata alla Società controparte, e la tassa reclamo di €.50,00 giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Pierpaolo ASSUMMA nei confronti della Società S.S.MILAZZO per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
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