LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.112 del 10 maggio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Roberta ARDEMAGNI/ATALANTA FEMMINILE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.112 del 10 maggio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Roberta ARDEMAGNI/ATALANTA FEMMINILE Con ricorso inoltrato tramite Racc.A.R. in data 9/3/2005 la sig.na Roberta ARDEMAGNI proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ATALANTA CALCIO FEMMINILE un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2004-2005, di complessivi €. 7.500,00 precisando di non aver percepito alcuna rata per il periodo della propria permanenza con la suddetta Società, più precisamente dal 15/11/2004 al 18/2/2005. La richiesta della ricorrente è quantificata in €.3.000,00 Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – dalla ricorrente,offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro concreto ha prodotto al riguardo. P.Q.M. . La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società ATALANTA CALCIO FEMMINILE obbligata al pagamento dell’ importo di € 3.000,00 in favore della sig.na Roberta ARDEMAGNI. Dispone la restituzione alla ricorrente della tassa versata.
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