LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.127 del 6 giugno 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BARRA/REAL MARCIANISE CALCIO S.p.a.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N.127 del 6 giugno 2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BARRA/REAL MARCIANISE CALCIO S.p.a.
Con ricorso, notificato il 13/12/2004 il Sig. Andrea BARRA, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società REAL MARCIANISE CALCIO S.p.a.. un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2003/2004, di complessivi €. 4.770,00 e precisando di non aver percepito alcuna rata
Tanto premesso chiedeva la condanna della Società al pagamento dell’ importo di €. 2.385,00 e lo svincolo per morosità dalla stessa.
La Società depositava memoria difensiva rilevando che il giocatore si era allontanato di sua spontanea volontà dopo quattro mesi di attività, senza più effettuare alcun allenamento e che, pertanto, non poteva riconoscersi allo stesso alcun compenso.
All’odierna udienza il legale della Società depositava quattro dichiarazioni di soggetti informati sui fatti oggetto del procedimento autenticate a ministero notaio Luigi RONZA.
Il ricorrente a sua volta confermava i fatti esposti in ricorso, ribadendo di essere stato allontanato direttamente dalla Società senza alcun motivo valido.
Veniva, quindi, escusso il Sig. Marco ROTUNNO, (quale testimone presentato in udienza dal ricorrente), calciatore tesserato per la Società nello stesso periodo del BARRA,
il quale riferiva di essere stato chiamato, alla ripresa degli allenamenti subito dopo le Festività Natalizie del 2003 unitamente al BARRA ed al sig. PALOMBO (altro calciatore ), dal Direttore Sportivo della Società. Lo stesso Direttore Sportivo comunicava a ciascuno dei predetti che la REAL MARCIANISE CALCIO S.p.a. non li avrebbe più utilizzati nell’arco della rimanente Stagione Sportiva, senza alcuna motivazione concreta.
Rileva la Commissione che costituisce circostanza pacifica in atti, desumibile dalle dichiarazioni delle parti e dalle “deposizioni” assunte e dai documenti prodotti, la mancata partecipazione del calciatore all’attività sportiva della Società per il periodo successivo al dicembre 2003.
Tanto premesso la questione sottoposta all’attenzione della Commissione presuppone la decisione in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio incombente sulle parti: se, cioè il ricorrente debba dedurre ed offrire il riscontro della richiesta di partecipazione alla prosecuzione dell’attività sportiva – ricomprendendosi in tale obbligo la sua presentazione
agli allenamenti e l’impossibilità di effettuarli per volontà della Società - o se, viceversa, spetti alla Società di provare l’inadempimento del calciatore, facendo risultare, - con le necessarie produzioni documentali – di aver convocato il calciatore e di averlo invitato a partecipare agli allenamenti, diffida ed inviti non riscontrati ed inevasi da parte del calciatore stesso.
Si ritiene al riguardo che, in conformità ai principi generali vigenti nel nostro ordinamento in tema di obbligazioni contrattuali e di riparto dell’onere probatorio, spetti alla Società, obbligata in forza dell’accordo convenzionale a versare il corrispettivo dovuto al calciatore, di contestare al predetto la mancata effettuazione della prestazione sportiva, circostanza quest’ultima che l’avrebbe facoltizzata a proporre l’eccezione “inadimpleti non est adimplendum” ex art. 1460 c.c., esonerandola dall’esecuzione del pagamento della retribuzione.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società REAL MARCIANISE CALCIO S.p.a. obbligata al pagamento dell’ importo di €. 2.385,00 in favore del Sig.Andrea BARRA.
Dispone lo svincolo per morosità dalla stessa Società del ricorrente a far data del relativo Comunicato Ufficiale, riportante la stessa data di pubblicazione della presente delibera, e la restituzione della tassa reclamo versata.
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