LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.127 del 6 giugno 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Luigi D’APICE/POTENZA CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.127 del 6 giugno 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Luigi D’APICE/POTENZA CALCIO Con Racc.A.R. in data 19/4/05 il sig.Luigi D’APICE, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POTENZA CALCIO S.r.l.. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2003/04 di complessivi €. 7.000,00.Precisando di aver percepito solo acconti per €.5.000,00, richiedeva il saldo di €.2.000,00. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la copia dell’accordo economico depositato giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Luigi D’APICE nei confronti della Società POTENZA CALCIO S.r.l. per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.
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