LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.127 del 6 giugno 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore BASILE/COSENZA CALCIO 1914

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.127 del 6 giugno 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore BASILE/COSENZA CALCIO 1914 Con ricorso,trasmesso tramite Racc.A.R. in data 17/5/2005 il sig.Salvatore BASILE proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società COSENZA CALCIO 1914 S.p.a, un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2004/2005, di complessivi €. 25.822,00.Precisava di essere rimasto a disposizione della stessa dal mese di Agosto 2004 al mese di Dicembre 2004. Tanto premesso e rilevato che la Società aveva versato acconti per complessivi €4.506,00, omettendo il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della Società al pagamento dell’ importo di €.5.166,00. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la Società COSENZA CALCIO 1914 S.p.a. obbligata al pagamento, in favore del sig.Salvatore BASILE dell’ importo di €.5.166,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società COSENZA CALCIO 1914 S.p.a. obbligata al pagamento dell’ importo di €.5.166,00 in favore del sig.Salvatore BASILE. Dispone la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo di €. 50,00.
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