F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DEL CALCIATORE PISANO DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI OTTO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 2 del 2.7.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04
APPELLO DEL CALCIATORE PISANO DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER MESI OTTO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 2 del 2.7.2004)
Il calciatore Pisano Davide veniva sanzionato dalla Commissione Disciplinare presso
il Comitato per l’Attività Interregionale, con la squalifica di otto mesi, per avere interrotto il
proprio rapporto di calciatore con la società A.S. Real Cesate Saronno - con la quale era
legato da accordo valido dal 2.9.2003 al 30.6.2004 - essendosi trasferito in Svizzera.
I fatti contestati al calciatore venivano dallo stesso ammessi nell’ambito di un verbale
di informazioni siglato in data 4.3.2004. Sulla base di questo verbale la Commissione Disciplinare
riteneva di dovere pronunciare sentenza affermativa di responsabilità, ritenendo
la condotta contraria al dovere di lealtà di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli art.
40, 95, 100 delle N.O.I.F.. Riteneva inoltre la Commissione Disciplinare di dovere sanzionare
la condotta processuale dell’incolpato, con riferimento alla produzione di certificati
medici - recanti data successiva a quella dell’interruzione dei rapporti con la società ed attestanti
diagnosi di pubalgia - a sostegno, della propria tesi difensiva che la scelta di cambiare
società era dovuta alla scarsa attenzione della stessa ai propri problemi di salute.
Orbene, senza entrare nel merito della questione formale sollevata dalla difesa circa
la validità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese in assenza del difensore va rilevato come
la condotta contestata non possa considerarsi integrante estremi di illiceità sotto entrambi
i profili oggetto di censura:
a) la interruzione del rapporto con la società dilettantistica non integra estremi di violazione
disciplinare, essendo la normativa sui dilettanti espressamente ispirata a principi di
non vincolatività degli accordi, che viceversa caratterizzano il fenomeno del professionismo
sportivo; la normativa FIFA in merito garantisce la libertà di tesseramento del calciatore
“amateur” (dilettante) in favore di società affiliate ad una Federazione subordinando il
passaggio all’ottenimento del “Transfer internazionale”. L’unico limite fissato nella fattispecie
è quello previsto dall’art. 40 comma 11 punto 3) a) che prevede il nuovo tesseramento
in favore della società italiana di provenienza, laddove il calciatore voglia ritesserarsi in
Italia nel corso della stessa stagione sportiva;
b) la censura al comportamento processuale del calciatore è priva di fondamento, perché
la produzione di certificati a sostegno della tesi difensiva - essendo l’oggetto specifico di
una attività di discolpa, e non risultando falsa nel contenuto - va liberamente valutata dal
giudice, e non può certamente di per sé costituire oggetto di censura.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal calciatore
Pisano Davide, annulla l’impugnata delibera che infliggeva al reclamante la sanzione
della squalifica per mesi otto e dispone restituirsi la tassa versata.
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