F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DELL’A.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 9.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 323/C del 18.6.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DELL’A.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 9.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 323/C del 18.6.2004) La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 326 del 23 giugno, infliggeva, tra l’altro, alla A.G. Nocerina la sanzione dell’ammenda di 9.000,00 euro, su deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C, per violazione dell’art. 94 commi 1 e 2 N.O.I.F. in relazione all’art. 1 C.G.S. per avere pattuito con il calciatore Graziano Nocera un compenso di 11.971,96 euro oltre a quello risultante nel contratto depositato in Lega. Avverso questa decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, l’amministratore unico della A.G. Nocerina, sostenendo che la violazione disciplinare era prescritta. L’appello è infondato e non può essere accolto. Va premesso che, correttamente, la Commissione Disciplinare ha affermato che il rimborso delle spese di alloggio (non confutato dall’appellante) effettuato dalla società nei confronti del Nocera (e stabilito con scrittura privata del 2.7.1998) costituisce componente retributiva, ai fini sia civilistici che fiscali e di conseguenza, ha ritenuto sussistente la contestata violazione della normativa federale. La A.G. Nocerina sostiene che l’illecito disciplinare è prescritto, ex art. 18 comma 2 C.G.S.. Il rilievo non può essere condiviso in quanto il rimborso delle predette spese di alloggio si è protratto fino al termine della stagione calcistica 2002-2003 (il Nocera ha negoziato l’assegno bancario per 11.971,36 euro in data 30.6.2003) e quindi, il termine previsto dalla predetta norma, non è decorso. Deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.G. Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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