F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 13/9/04 APPELLI DELL’A.C. VENEZIA E DEL SIG. DAL CIN FRANCESCO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e 15.000,00 CADAUNO E DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 8 del 22.7.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 13/9/04 APPELLI DELL’A.C. VENEZIA E DEL SIG. DAL CIN FRANCESCO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e 15.000,00 CADAUNO E DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 8 del 22.7.2004) Con distinti, ma sostanzialmente coincidenti ricorsi, che possono pertanto essere riuniti attenendo alla medesima pronuncia, il dr. Francesco Dal Cin in proprio e l’A.C. Venezia Calcio proponevano reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. pubblicata sul C.U. n. 8 del 22 luglio 2004, con cui venivano inflitte l’inibizione a svolgere attività in campo federale fino al 31.10.2004 e l’ammenda di euro 15.000,00 al Dal Cin e l’ammenda di euro 15.000,00 al Venezia. Nei ricordati ricorsi, si sosteneva che sostanzialmente l’addebito contestato al Dal Cin e consistente nell’aver reso dichiarazioni lesive della reputazione di persone ed organismi operanti in ambito federale ed idonee a porre in dubbio la regolarità e delle gare e delle designazioni arbitrali, per un verso erano risultate sostanzialmente riproduttive di voci circolanti nell’ambiente, che avrebbero avuto una certa notorietà, seppure circoscritta ad un ristretto ambito di soggetti e che quindi erano corrispondenti a verità; per altro verso si evidenziava la genericità dell’atto di deferimento; si lamentava poi l’entità della sanzione e si contestava l’applicabilità della recidiva. Il dedotto vizio di genericità dell’atto di deferimento non sussiste, in quanto dal contesto di esso era dato non solo desumere quali fossero i soggetti lesi dalle dichiarazioni rilasciate, ma si evincevano altresì gli estremi dell’incolpazione, sicché era possibile apprestare idonea difesa, come emerge dalla semplice lettura dello stesso. L’affermata ed in minima misura riscontrata sussistenza di voci circolanti al riguardo nell’ambiente non risulta peraltro confermata da nessun elemento concreto e tanto non consente di ritenere sussistente nella specie la invocata exceptio veritatis, atteso che la semplice diceria, magari limitata a soggetti non sempre disinteressati alla diffusione di voci malevole, non integra quel globale e consistente bagaglio di riscontri che anche sospetti non completamente circoscritti devono avere per poter essere posti a base di dichiarazioni pubbliche obiettivamente lesive. Se il ravvedimento invocato dal Dal Cin v’è stato, ed è quanto meno opinabile, esso risulta comunque tardivo ed inidoneo a produrre i benefici che se ne vorrebbero trarre. Va invece accolta la tesi relativa alla esclusione della recidiva, atteso che nella presente stagione sportiva il Dal Cin non aveva commesso alcuna altra infrazione e non può alterare tale dato il fatto che la sanzione per un fatto precedente sia stata irrogata nella stagione in corso, in quanto non può servire a determinare diversamente la cronologia dei fatti la circostanza, certo non ascrivibile all’incolpato, che il relativo giudizio si sia chiuso in una stagione successiva a quella della commissione della violazione. Sulla base di tale accoglimento, e tenuto conto della giurisprudenza di questa Commissione circa l’entità delle sanzioni per fatti similari, la inibizione inflitta al Dal Cin può essere ridotta nei limiti del periodo già espiato, mentre la sanzione pecuniaria per la società, in ragione dell’obiettiva minore gravità del fatto ascritto al suo Direttore generale, può essere ridotta ad euro 10.000,00. L’accoglimento, sia pure parziale, dei relativi ricorsi comporta la restituzione delle tasse relative. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’A.C. Venezia di Venezia e dal Sig. Dal Cin Francesco, così decide: 1. accoglie parzialmente quello dell’A.C. Venezia, riducendo ad e 10.000,00 la sanzione già inflitta dai primi giudici alla reclamante; 2. accoglie parzialmente quello del Sig. Dal Cin, riducendo al sofferto la sanzione dell’inibizione già inflitta dai primi giudici al reclamante e confermando nel resto. Dispone restituirsi le tasse versate.
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