F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE CASSANO ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 68 del 17.9.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE CASSANO ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 68 del 17.9.2004) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 63 del 14 settembre 2004, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in relazione alla gara Roma/Fiorentina disputata in data 12 settembre 2004, ha inflitto al calciatore dell’A.S. Roma, Antonio Cassano, la squalifica per n. 2 giornate effettive di gara, perché al 45° del primo tempo, in un contesto estraneo all’azione in svolgimento, colpiva un avversario con una manata sul volto. Avverso tale provvedimento, con atto del 15.9.2004, l’A.S. Roma ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato da due ad una giornata effettiva di gara, ovvero, in subordine, la commutazione della sanzione, relativamente alla seconda giornata di squalifica, in un’equa ammenda a carico del calciatore. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 68 del 17 settembre 2004 l’adita Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo dell’A.S. Roma, rilevando che la condotta posta in essere dal Cassano, come emergente dal referto arbitrale, sarebbe connotata, per sua stessa natura e per l’obiettivo attinto, dalla violenza e dalla pericolosità, dovendosi nella fattispecie reputare ininfluente la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi dal direttore di gara, in quanto il danno all’integrità fisica del destinatario non costituisce un requisito essenziale dell’atto violento, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’intrinseca sua idoneità a ledere. Con atto del 17.9.2004 l’A.S. Roma ha adito questa Commissione d’Appello Federale, interponendo gravame avverso la suddetta deliberazione e reiterando i petita già formulati con il primo reclamo. La società appellante censura l’impugnato provvedimento rilevando che la Commissione Disciplinare non avrebbe correttamente valutato la condotta posta in essere dal Cassano al fine della sua qualificazione come “violenta”, mancando inoltre di considerare fondamentali aspetti fattuali relativi al comportamento provocatorio e simulatorio tenuto dal calciatore avversario, nonché la circostanza, riferita dal Direttore di gara negli atti ufficiali, di come quest’ultimo non abbia riportato nell’occorso alcuna conseguenza fisica. Lamenta, infine, che nella quantificazione della sanzione inflitta al proprio calciatore non si sia tenuto conto di un precedente, del tutto analogo al caso di specie, nel quale fu comminata all’autore dell’atto violento una sola giornata di squalifica. Alla riunione del 20.9.2004 avanti a questa Commissione sono comparsi il Sig. Cassano personalmente, oltre al legale rappresentante dell’A.S. Roma ed al D.S. della stessa, tutti assistiti dall’Avv. Antonio Conte, che ha ribadito i motivi di reclamo, insistendo per l’accoglimento delle richieste già formulate. Il proposto appello è solo in parte fondato e merita perciò parziale accoglimento. Osserva questa Commissione, infatti, che non può aderirsi alle argomentazioni dell’appellante in ordine alla pretesa mancanza dell’elemento della violenza nella condotta posta in essere dal Cassano, dovendosi qui ribadire che nella qualificazione di violento di un atto occorre prescindere totalmente dalla mancanza di effettivi danni all’integrità fisica del destinatario, che da esso siano derivati, essendo al contrario necessaria la mera verifica dell’astratta idoneità lesiva e dell’intrinseca pericolosità del gesto medesimo; nella fattispecie è indubbio che la condotta posta in essere dal Cassano presenti, seppure in grado attenuato, le caratteristiche della pericolosità e dell’astratta lesività dell’integrità fisica del destinatario, essendo stato fra l’altro quest’ultimo attinto direttamente al volto. Pur tuttavia, reputa questa Commissione che se tale principio non possa in nessun modo essere posto in discussione per quanto concerne il momento della verifica della punibilità della condotta - dovendosi qualificare violenta, e quindi punibile, quella che presenti le testè enucleate caratteristiche - con riguardo al successivo momento della valutazione della gravità della condotta, ai fini della graduazione della sanzione da infliggere all’autore della stessa, il giudicante possa prendere in considerazione e tenere nel dovuto conto l’effettivo grado di violenza, che abbia connotato il gesto, e le concrete conseguenze lesive, che dallo stesso siano derivate al destinatario. Nel caso di specie, è indubbio che la condotta del Cassano, per le concrete modalità di attuazione, possedesse uno scarso potenziale lesivo ed una modesta attitudine lesiva, tant’è che il destinatario della medesima, come il direttore di gara ha avuto cura di specificare negli atti ufficiali, non ha riportato alcuna conseguenza fisica ed ha potuto normalmente proseguire la propria gara. In tale ottica, la sanzione inflitta al Cassano appare eccessiva a questa Commissione, anche tenendo conto del fatto che, per episodi analoghi, primo fra tutti quello indicato dalla difesa dell’A.S. Roma, all’autore di gesti violenti, tuttavia connotati da uno scarso grado di intrinseca lesività, che non hanno effettivamente causato alcuna conseguenza dannosa al loro destinatario, sono state inflitte dagli Organi di Giustizia sportiva sanzioni di minor rigore. Questa C.A.F., infine, reputa che possa ulteriormente valorizzarsi, ai fini dell’irrogazione della giusta sanzione al Cassano, il fatto che questi sia incorso per la prima volta in episodi del tipo di quello in esame, non avendo mai in precedenza riportato squalifiche per condotta violenta. In conclusione, questa Commissione ritiene che, per le ragioni suesposte, possa trovare accoglimento la richiesta svolta dall’appellante in via subordinata, apparendo equa sanzione da comminare al Cassano quella costituita dalla squalifica per una sola giornata effettiva di gara, oltre all’ammenda di e 10.000,00. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Roma di Roma, riduce ad una giornata la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Cassano Antonio ed infligge allo stesso la sanzione dell’ammenda di e 10.000,00. Ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it