F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE CASSANO ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 68 del 17.9.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04
APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER
N. 2 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE CASSANO ANTONIO (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 68
del 17.9.2004)
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 63 del 14 settembre 2004, il Giudice Sportivo
presso la Lega Nazionale Professionisti, in relazione alla gara Roma/Fiorentina disputata
in data 12 settembre 2004, ha inflitto al calciatore dell’A.S. Roma, Antonio Cassano, la
squalifica per n. 2 giornate effettive di gara, perché al 45° del primo tempo, in un contesto
estraneo all’azione in svolgimento, colpiva un avversario con una manata sul volto.
Avverso tale provvedimento, con atto del 15.9.2004, l’A.S. Roma ha proposto reclamo
alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, chiedendo la
riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato da due ad una giornata effettiva di
gara, ovvero, in subordine, la commutazione della sanzione, relativamente alla seconda
giornata di squalifica, in un’equa ammenda a carico del calciatore.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 68 del 17 settembre 2004 l’adita Commissione
Disciplinare ha respinto il reclamo dell’A.S. Roma, rilevando che la condotta posta in essere
dal Cassano, come emergente dal referto arbitrale, sarebbe connotata, per sua stessa
natura e per l’obiettivo attinto, dalla violenza e dalla pericolosità, dovendosi nella fattispecie
reputare ininfluente la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi dal direttore di gara,
in quanto il danno all’integrità fisica del destinatario non costituisce un requisito essenziale
dell’atto violento, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’intrinseca sua
idoneità a ledere.
Con atto del 17.9.2004 l’A.S. Roma ha adito questa Commissione d’Appello Federale,
interponendo gravame avverso la suddetta deliberazione e reiterando i petita già formulati
con il primo reclamo.
La società appellante censura l’impugnato provvedimento rilevando che la Commissione
Disciplinare non avrebbe correttamente valutato la condotta posta in essere dal
Cassano al fine della sua qualificazione come “violenta”, mancando inoltre di considerare
fondamentali aspetti fattuali relativi al comportamento provocatorio e simulatorio tenuto
dal calciatore avversario, nonché la circostanza, riferita dal Direttore di gara negli atti ufficiali,
di come quest’ultimo non abbia riportato nell’occorso alcuna conseguenza fisica. Lamenta,
infine, che nella quantificazione della sanzione inflitta al proprio calciatore non si
sia tenuto conto di un precedente, del tutto analogo al caso di specie, nel quale fu comminata
all’autore dell’atto violento una sola giornata di squalifica.
Alla riunione del 20.9.2004 avanti a questa Commissione sono comparsi il Sig. Cassano
personalmente, oltre al legale rappresentante dell’A.S. Roma ed al D.S. della stessa,
tutti assistiti dall’Avv. Antonio Conte, che ha ribadito i motivi di reclamo, insistendo per
l’accoglimento delle richieste già formulate.
Il proposto appello è solo in parte fondato e merita perciò parziale accoglimento.
Osserva questa Commissione, infatti, che non può aderirsi alle argomentazioni
dell’appellante in ordine alla pretesa mancanza dell’elemento della violenza nella condotta
posta in essere dal Cassano, dovendosi qui ribadire che nella qualificazione di
violento di un atto occorre prescindere totalmente dalla mancanza di effettivi danni all’integrità
fisica del destinatario, che da esso siano derivati, essendo al contrario necessaria
la mera verifica dell’astratta idoneità lesiva e dell’intrinseca pericolosità del gesto
medesimo; nella fattispecie è indubbio che la condotta posta in essere dal Cassano
presenti, seppure in grado attenuato, le caratteristiche della pericolosità e dell’astratta
lesività dell’integrità fisica del destinatario, essendo stato fra l’altro quest’ultimo attinto
direttamente al volto.
Pur tuttavia, reputa questa Commissione che se tale principio non possa in nessun
modo essere posto in discussione per quanto concerne il momento della verifica della punibilità
della condotta - dovendosi qualificare violenta, e quindi punibile, quella che presenti
le testè enucleate caratteristiche - con riguardo al successivo momento della valutazione
della gravità della condotta, ai fini della graduazione della sanzione da infliggere all’autore
della stessa, il giudicante possa prendere in considerazione e tenere nel dovuto
conto l’effettivo grado di violenza, che abbia connotato il gesto, e le concrete conseguenze
lesive, che dallo stesso siano derivate al destinatario.
Nel caso di specie, è indubbio che la condotta del Cassano, per le concrete modalità
di attuazione, possedesse uno scarso potenziale lesivo ed una modesta attitudine lesiva,
tant’è che il destinatario della medesima, come il direttore di gara ha avuto cura di specificare
negli atti ufficiali, non ha riportato alcuna conseguenza fisica ed ha potuto normalmente
proseguire la propria gara.
In tale ottica, la sanzione inflitta al Cassano appare eccessiva a questa Commissione,
anche tenendo conto del fatto che, per episodi analoghi, primo fra tutti quello indicato
dalla difesa dell’A.S. Roma, all’autore di gesti violenti, tuttavia connotati da uno scarso
grado di intrinseca lesività, che non hanno effettivamente causato alcuna conseguenza
dannosa al loro destinatario, sono state inflitte dagli Organi di Giustizia sportiva sanzioni
di minor rigore.
Questa C.A.F., infine, reputa che possa ulteriormente valorizzarsi, ai fini dell’irrogazione
della giusta sanzione al Cassano, il fatto che questi sia incorso per la prima volta in
episodi del tipo di quello in esame, non avendo mai in precedenza riportato squalifiche
per condotta violenta.
In conclusione, questa Commissione ritiene che, per le ragioni suesposte, possa trovare
accoglimento la richiesta svolta dall’appellante in via subordinata, apparendo equa
sanzione da comminare al Cassano quella costituita dalla squalifica per una sola giornata
effettiva di gara, oltre all’ammenda di e 10.000,00.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto
dall’A.S. Roma di Roma, riduce ad una giornata la sanzione della squalifica già inflitta dai
primi giudici al calciatore Cassano Antonio ed infligge allo stesso la sanzione dell’ammenda
di e 10.000,00. Ordina restituirsi la tassa versata.
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