F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/CF del 21 febbraio 2005 RICORSO DEL SIG. CORRERA FABRIZIO, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATU- TO FEDERALE, TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO D’AUTORITA’ DEI CALCIATORI DA SILVA LOBO WILLIAN E PEREIRA DE SOUZA ALVARINDO DALL’A.S. NAPOLI CALCIO A 5

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/CF del 21 febbraio 2005 RICORSO DEL SIG. CORRERA FABRIZIO, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATU- TO FEDERALE, TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO D’AUTORITA’ DEI CALCIATORI DA SILVA LOBO WILLIAN E PEREIRA DE SOUZA ALVARINDO DALL’A.S. NAPOLI CALCIO A 5 Il sig. Correra Fabrizio, in rappresentanza della società di consulenza Fabrizio Correra e Partners, in qualità di curatore degli interessi dei calciatori Da Silva Lobo Willian e Pereira De Souza Alvarindo, ha inoltrato ricorso alla Corte federale, ex art. 32, comma 5, dello Statuto federale. In detto ricorso l’istante richiede lo svincolo d’autorità dei propri assistiti dall’A.S. Napoli Calcio a 5, a causa della mancata offerta di un rimborso spese per la stagione sportiva 2004/2005. Il ricorso è inammissibile. La Corte federale osserva, infatti, che l’atto è stato sottoscritto da persona non legittimata, in quanto, da un lato, non è portatrice di alcun interesse che la abiliti a proporre reclamo, così come prescritto dall’art. 29, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e, dall’altro, non risulta fornita di alcuna procura da parte di un soggetto legittimato a ricorrere. P.Q.M. la Corte federale dichiara il ricorso inammissibile, ex art. 29, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per carenza di legittimazione.
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