F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/CF del 21 febbraio 2005 RICORSO DELL’A.S. ACCADEMIA BRERA, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATU- TO FEDERALE, TENDENTE AD OTTENERE L’INTERPRETAZIONE UNIVOCA IN ORDINE AGLI EFFETTI SANZIONATORI DELL’ART. 12, COMMA 5, LETT. C), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul
Comunicato ufficiale n. 15/CF del 21 febbraio 2005
RICORSO DELL’A.S. ACCADEMIA BRERA, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATU- TO FEDERALE, TENDENTE AD OTTENERE L’INTERPRETAZIONE UNIVOCA IN ORDINE AGLI EFFETTI SANZIONATORI DELL’ART. 12, COMMA 5, LETT. C), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
L’A.S. Accademia Brera chiede che la Corte federale accolga il proprio ricorso “non per caducare i provvedimenti già adottati dai legittimi organi di giustizia sportiva, ma di sanare le lesioni dei diritti fondamentali e associativi”, derivanti dalla non corretta applicazione della lettera c), comma 5, dell’art. 12 del Codice di giustizia sportiva.
Si osserva in proposito e preliminarmente che il ricorso alla Corte federale non è previsto per le società, per quanto riguarda le richieste di interpretazione delle norme, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva.
Il ricorso dell’A.S. Accademia Brera va quindi dichiarato inammissibile.
Per giunta, sul punto dell’applicazione dell’art. 12, comma 5, lett. c), è intervenuto il giudi- cato degli organi di giustizia sportiva (Giudice Sportivo di 2° grado e C.A.F.). Ed è pacifico, come ammette la stessa ricorrente, che il ricorso alla Corte federale non può costituire un terzo grado di giudizio.
Il parere sull’interpretazione delle norme dell’ordinamento sportivo non può, dunque, essere oggetto di una pronuncia della Corte in funzione di revisione di deliberato ormai definitivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.
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